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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12.12.2017 il decreto 13 settembre 2017, n. 176 che dispone sulle modalità di attuazione dell’art. 1, comma 647-648, della legge 28 dicembre 2015.
Il decreto stabilisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse destinate all’attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, mediante nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti italiani, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri UE/SEE.
Possono beneficiare del contributo le imprese armatrici indicate nell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto osservato, operanti in Italia anche in forma consorziata o cooperativa o con slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri della UE/SEE.
Tali imprese sono tenute alla presentazione di progetti triennali (inammissibilità di progetti inerenti linee stagionali o periodiche) che realizzino nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax o migliorino i servizi sulle rotte esistenti, a condizione che siano regolari, frequenti ed economicamente sostenibili e purché proseguano o mantengano i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i 36 mesi successivi al termine dell’incentivo. I progetti devono necessariamente essere accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto merci clienti delle linea indicata nel progetto e devono garantire il mantenimento di almeno il 70% della capacità di stiva.
I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonn. (autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati) ma anche di massa inferiore, purché costituenti merce, espressi in equivalente bisarca, e di casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio (via mare che navigazione fluviale).
La misura massima del contributo è pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto imbarcata, moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete viaria nazionale.
Le imprese armatrici beneficiarie del contributo devono impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione (al netto della componente bunker) costanti in rapporto all’andamento del tasso di inflazione.
Il contributo è quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sarà erogato annualmente compatibilmente con le disponibilità di cassa; pertanto, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti si procederà ad una riduzione delle stesse in proporzione all’ammontare spettante a ciascun beneficiario.
Le imprese armatrici sono tenute al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70% in favore delle imprese di autotrasporto clienti che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo. Per le imprese clienti che abbiano effettuato almeno 4000 imbarchi/anno il riversamento è pari all’80%.
Il riversamento è pari al 100% se vengono utilizzate linee di servizio marittimo in convenzione con le pubbliche amministrazioni.
Ai fini del riversamento, l’armatore è tenuto a verificare la regolarità dell’impresa di autotrasporto sul portale dell’Albo degli autotrasportatori e, in caso di esito positivo della verifica, effettuerà il versamento mediante rimborso diretto o sconto per successivi servizi prestati, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del contributo medesimo, dandone comunicazione al MIT.
Le rotte marittime interessati dal contributo sono indicati nell’Allegato A del decreto, tuttavia non si esclude che possono essere istituite nuove rotte incentivabili.
Gli adempimenti legati ad istruttoria, controlli e gestione del contributo sono affidati RAM S.p.A., che collaborerà con il MIT nella predisposizione delle procedure di accesso all’incentivo.
L’apertura dei termini per la presentazione delle domande, unitamente al modello per la presentazione delle stesse, è stata regolata dal MIT con il decreto dirigenziale 13 dicembre 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16.12.2017).
Le domande devono pervenire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Caraci, 36 – 00157 Roma, specificando con apposita dicitura nell'oggetto “contributo decreto mare bonus”» entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le istanze possono essere presentate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano presso oppure essere trasmesse via PEC ([email protected])
A pena di inammissibilità, devono essere utilizzati i modelli allegati al presente provvedimento i quali sono anche disponibili in formato elettronico sui siti web istituzionali del MIT e di RAM.
La documentazione che le imprese richiedenti devono presentare ai sensi e per i fini del presente decreto deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.