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Da oggi, 25 maggio, gli operatori economici sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento: tale indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle Dogane con la Nota n. 58510/RU del 20 maggio scorso. Viene pertanto data completa attuazione alle disposizioni contenute all’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Merita ricordare, infatti, che l’art. 20 del D.Lgs. n.175/2014 ha previsto, in sintesi, che:
Fino ad oggi, tuttavia, la possibilità di non produrre in dogana copia cartacea della lettera d’intento non aveva ancora trovato attuazione, a causa dell’elevata percentuale di errori nell’indicazione degli estremi della dichiarazione d’intento nelle dichiarazioni doganali, riscontrata dall’Agenzia delle Dogane e da questa evidenziata nella nota n. 46452 del 20 aprile 2015.
Poiché l’Agenzia delle Dogane ha riscontrato una drastica riduzione degli errori di compilazione delle dichiarazioni doganali, è stato deciso di dare finalmente avvio alla procedura telematica che comporta l’interoperabilità tra il sistema informatico dell’Agenzia delle Dogane e quello dell’Agenzia delle Entrate.
La Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 58510/RU del 20 maggio ha inoltre confermato la piena operatività, sempre a decorrere da oggi 25 maggio, della procedura che dà attuazione alle indicazioni contenute nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 13 aprile 2015, secondo le quali è ammessa la possibilità che una dichiarazione di intento riguardi una serie di operazioni doganali di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali; tale procedura era stata temporaneamente sospesa lo scorso 20 aprile dall’Agenzia delle Dogane proprio per i motivi già menzionati.
L’Agenzia delle Dogane coglie, infine, l’occasione per precisare che le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale.
Si allega copia della Nota dell’Agenzia delle Dogane. n. 58510/RU del 20 maggio scorso.