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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, con cui la Consob ha adottato il “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” (G.U. n. 162 del 12 luglio 2013).
Il provvedimento dà attuazione agli articoli 50-quinquies e 100-ter del TUF, con cui il DL Crescita-bis (n. 179/2012) ha introdotto la possibilità per le start-up innovative di raccogliere capitali di rischio presso investitori anche professionali attraverso portali di raccolta on-line, dedicati a tale tipologia di investimenti e gestiti da soggetti dotati di requisiti specifici.
Il Regolamento disciplina le modalità operative attraverso cui realizzare le suddette operazioni e in particolare: indica i requisiti dei soggetti che vogliano gestire i portali on-line dedicati, istituendone un registro specifico, e gli obblighi a cui detti gestori sono tenuti nei confronti della Consob, delle imprese emittenti e degli investitori; stabilisce le condizioni che le start-up emittenti devono rispettare ai fini della realizzabilità delle operazioni e le informazioni che le stesse emittenti devono fornire agli investitori per il tramite dei gestori e della cui completezza e veridicità sono responsabili esclusive.
Sono allegati al Regolamento: le istruzioni per l’iscrizione nel registro dei gestori, lo schema con cui i soggetti gestori dei portali descrivono la propria attività e struttura organizzativa e lo schema con cui sono pubblicati dai gestori, sulla base di quanto indicato dalle imprese emittenti, gli elementi informativi sulla singola offerta, sui correlati rischi, sull’emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell’offerta.
Per maggiori informazioni, si allega una scheda sintetica del provvedimento predisposta dalla Consob.
Si ricorda che la Consob aveva posto in consultazione il provvedimento e che Confindustria aveva risposto alla consultazione (in proposito, si veda la comunicazione dell’8 maggio 2013). Gli esiti della consultazione sono consultabili sul sito della Consob.