Con la risoluzione 24 dicembre 2013, n. 212434 (v. allegato), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito alcune indicazioni in merito alla trasmissione delle pratiche allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Per l’illustrazione della disciplina del SUAP, v. nostre Circolari del 15 dicembre 2010, n. 19363 e del 25 novembre 2011, n. 19474 e nostra News del 16 luglio 2012.
In particolare, il Ministero ha precisato che:
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nei casi in cui lo Sportello operi in delega o convenzione con la Camera di Commercio, non è consentito l’invio delle pratiche tramite posta elettronica certificata, cd. PEC (su cui v. nostra Circolare 15 settembre 2010, n. 19340). Infatti, la SCIA e le altre istanze devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il percorso telematico indicato sulla pagina web del SUAP camerale, pena il rifiuto della pratica e l’inefficacia della ricevuta generata dal gestore della casella;
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nei casi in cui lo Sportello non operi in delega o convenzione con la Camera di Commercio e non abbia predisposto un percorso telematico auto compilativo, è ancora ammesso l’utilizzo della PEC e la ricevuta generata dal gestore della casella è da considerarsi valida.