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Facendo seguito alla nostra news del 24 novembre scorso, comunichiamo che il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo fiscale ha pubblicato il 9 dicembre u.s. la risoluzione concernente le modalità di determinazione della superficie tassabile ai fini della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la norma deve essere interpretata nel senso che non sono assoggettabili alla TARI le aree sulla quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto produttive di rifiuti speciali non assimilabili.
Il Comune potrà individuare, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'art. 1, comma 649, terzo periodo della Legge di stabilità 2014, ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali (diverse dalle precedenti già escluse ex lege) non assoggettabili alla TARI.
Il Dipartimento delle Finanze invita nella risoluzione i comuni ad avviare consultazioni con i rappresentanti delle categorie interessate per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma ed evitare l'insorgere di un eventuale contenzioso.