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Con un comunicato pubblicato a questo link (e disponibile in allegato) il Ministero dell’ambiente ha chiarito che i soggetti già iscritti al SISTRI per i quali è venuto meno l’obbligo di adesione al Sistema (art. 11 del DL 101/2013, convertito dalla legge 125/2013; DM 24 aprile 2014) non devono versare il contributo annuale in scadenza al 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Si apprende dall’informativa che con un’ulteriore comunicazione da parte del Ministero saranno definite procedure e modalità semplificate per la cancellazione dal SISTRI e la riconsegna dei dispositivi (usb e black box).
Il comunicato ministeriale non contiene indicazioni per i soggetti obbligati al versamento del contributo Sistri per l’anno in corso, in merito al quale invece numerose Associazioni hanno manifestato l’esigenza di chiarimenti, con particolare riferimento:
a) alle modalità di calcolo e di pagamento del contributo;
b) all’ambito di applicazione temporale delle sanzioni SISTRI.
Riguardo tali aspetti si osserva quanto segue.
Modalità di calcolo e di pagamento del contributo
Diverse associazioni segnalano che:
Il comunicato non fornisce indicazioni per le imprese che risultano ancora iscritte sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi che volessero procedere al calcolo del contributo dovuto, senza aderire volontariamente alle categorie di iscrizione oggi non più obbligate ai sensi del DL 101/2013. In merito, ricordiamo che il DM 52/2011, allegato II, riporta tutti gli elementi necessari a procedere al calcolo, caso per caso, e per effettuare il pagamento. Seguendo le procedure indicate nel DM, il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario specificando nella causale, oltre al codice fiscale dell’azienda e al numero di pratica, anche che il contributo si riferisce alle attività per cui l’azienda è obbligata a SISTRI, escludendo le categorie di iscrizione per le quali l’adesione al SISTRI avviene solo su espressa richiesta e su base volontaria.
Sulla base dell’attuale disciplina di SISTRI (DM 52/2011 – allegato II e DM 24 aprile 2014) il pagamento dei contributi va comunicato a SISTRI accedendo all’area autenticata “gestione azienda” dove è possibile inserire i dati e la contabile del bonifico effettuato con la precisazione sulle categorie non più obbligate.
Rimangono tuttavia irrisolte almeno le seguenti questioni, sulle quali abbiamo chiesto un’indicazione ministeriale:
Ambito di applicazione temporale delle sanzioni SISTRI
L’ambito di applicazione temporale delle sanzioni SISTRI di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) ha formato oggetto di diverse disposizioni normative, stratificatesi nel tempo e spesso in modo non coordinato.
Attualmente però la materia è disciplinata in via generale dall’art. 11 del DL 101/2013, come modificato dal Decreto milleproroghe 2014 (DL 150/2013), in base al quale le sanzioni relative al SISTRI non si applicano fino al 31 dicembre 2014.
Da una interpretazione letterale della norma si desume quindi che le citate sanzioni SISTRI troverebbero applicazione per le condotte illecite realizzate a partire dal 2015.
Sul punto sono però emerse differenti interpretazioni, che ritengono sanzionabili a partire dal 2015 le violazioni SISTRI anche se consumate esclusivamente nel 2014.
Secondo tali ricostruzioni, per “applicazione delle sanzioni” dovrebbe intendersi “irrogazione”. Sarebbe dunque quest’ultima ad essere oggetto di proroga, non anche l’ambito applicativo temporale delle norme sanzionatorie SISTRI.
Queste letture si riferiscono principalmente all'ipotesi di mancato versamento entro il 30 giugno del contributo SISTRI per il 2014, ritenendo rilevante e sanzionabile ai sensi dell’art. 260-bis citato la violazione di tale termine, sia pure solo dopo il 1° gennaio del 2015. Ciò in quanto il contributo SISTRI 2014, a differenza di quelli 2012-2013, non è stato sospeso dal legislatore.
Riguardo tali interpretazioni si osserva, preliminarmente, che benché l’obbligo contributivo SISTRI per il 2014 non sia stato sospeso, occorre considerare che lo stesso art. 11 del DL 101 dispone che fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice dell’ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Queste previsioni rinviano al previgente sistema di adempimenti per la gestione dei rifiuti, ponendo i relativi costi a carico dei soggetti obbligati alla loro osservanza, pena l’applicazione delle connesse sanzioni.
Già questa considerazione spiegherebbe il fondamento del rinvio dell’applicazione delle sanzioni SISTRI al 2015: evitare che dal parallelismo della vigenza di adempimenti e obblighi della vecchia disciplina sulla gestione dei rifiuti e dell’attuale regolamentazione sul SISTRI derivi anche una duplicazione delle relative sanzioni, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, considerati i costi e gli oneri cui sono tenuti gli operatori in questa fase.
Infatti, indagando le ragioni che hanno ispirato il rinvio al 2015 dell’applicazione delle sanzioni SISTRI, rilevanti ai fini dell’interpretazione e applicazione della legge (art. 12, delle disposizioni sulla legge in generale), è significativo il parere che la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha formulato nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe, al quale ha fatto seguito l’approvazione dell’emendamento contenente la proroga in questione: ”l'operatività del SISTRI sta determinando pesanti conseguenze sulle imprese, in termini di costi, difficoltà e rallentamenti insostenibili nella gestione dei rifiuti (…) risulta pertanto necessario introdurre una proroga dal 3 marzo 2014 al 1o gennaio 2015 dell'operatività del SISTRI prevista per i produttori dei rifiuti consentendo di verificare anche i risultati dell'impatto economico e organizzativo sulle imprese che già sono obbligate ad aderire al SISTRI e di risolvere le persistenti disfunzioni e le problematicità del sistema, evitando di provocare ulteriori danni al mondo imprenditoriale italiano; risulta altresì necessario prevedere la proroga fino al 30 giugno 2015 del termine fino al quale trovano applicazione le sanzioni per mancato adempimento a specifici obblighi di gestione dei rifiuti nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205”.
Se gli obiettivi perseguiti con la proroga approvata sono quelli indicati nel citato parere della Commissione ambiente, non appare coerente con le intenzioni del legislatore limitare la portata dell’intervento solo alla “posticipazione della irrogazione” delle sanzioni. Si ritiene invece che la proroga al 2015 riguardi l’ambito di operatività temporale delle disposizioni che contemplano le sanzioni SISTRI (art. 260-bis e art. 260-ter del Codice dell’ambiente), nel quale non rientrano le violazioni commesse nel 2014.
Un ulteriore argomento in questo senso è dato dalle considerazioni svolte dal Servizio Bilancio del Senato che, nel commentare l’intervento in questione (Dossier n. 36, febbraio 2014), ha segnalato “una possibile perdita di gettito per effetto della ulteriore proroga”. Il semplice rinvio dell’irrogazione delle sanzioni non avrebbe determinato una perdita di gettito, ma solo la posticipazione di - eventuali - entrate finanziarie.
Queste considerazioni, riferite agli obblighi di versamento del contributo SISTRI 2014, comportano che tra le sanzioni non applicabili fino al 1° gennaio 2015 rientra anche quella relativa al mancato versamento del contributo annuale nei termini previsti per legge (art. 260-bis comma 2).
Il mancato o ritardato pagamento del contributo 2014 costituiranno illeciti sanzionabili ai sensi della normativa SISTRI (artt. 260-bis e 260-ter del Codice dell’ambiente) soltanto laddove l'impresa non abbia provveduto a regolalizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2014.
Attività confederale
Ricordiamo che da tempo Confindustria aveva chiesto al Ministero di sospendere l’obbligatorietà del SISTRI e il contributo 2014, in attesa che siano introdotte le semplificazioni annunciate. La richiesta non ha ricevuto alcun riscontro.
Segnaliamo altresì che nei giorni scorsi il Vice Presidente di Confindustria, Gaetano Maccaferri ha inviato al Ministro dell'Ambiente un documento (allegato alla presente comunicazione e liberamente consultabile, nel sito di Confindustria tra i documenti dell’Area Politiche Industriali) contenente le semplificazioni necessarie perché il SISTRI sia un sistema a portata delle imprese, nonché i nodi normativi e interpretativi che ancora impediscono il corretto funzionamento del sistema di tracciamento dei rifiuti, a prescindere dalle semplificazioni, riassunti in quaranta schede.
Le segnalazioni comprendono anche le problematiche relative alla riconsegna dei dispositivi USB e quelle relative alle imprese non più obbligate a seguito delle recenti modifiche normative.
Da ultimo si segnala che nei prossimi giorni il Parlamento inizierà l’esame del decreto legge Ambiente pubblicato nella GU n. 144 del 24 giugno 2014 e che sarà quindi possibile aprire una discussione sui temi del SISTRI.
Confindustria sottoporrà ai componenti delle Commissioni parlamentari competenti il documento sopra citato e rappresenterà le difficoltà che le imprese incontrano.