Con sentenza n. 10 del 9 febbraio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che aveva introdotto una addizionale Ires (inizialmente nella misura del 5,5%, poi innalzata al 6,5%) per le imprese del settore petrolifero ed energetico (c.d. Robin tax).
Era stata la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia a sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, a seguito del ricorso proposto da una rete di punti vendita di carburanti, la Scat Punti vendita spa, contro l’Agenzia Entrate di Reggio Emilia, sulla base di una presunta violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.
La Corte ha ravvisato nella norma un vizio di irragionevolezza, evidenziato da diversi fattori, quali: (i) la configurazione del tributo come maggiorazione di aliquota che si applica all’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”; (ii) la mancata previsione di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale, o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione; (iii) l’impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo.
"Per tutti questi motivi" - ha rilevato la Corte - "la maggiorazione dell’IRES applicabile al settore petrolifero e dell’energia, così come configurata dall’art. 81, commi, 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, e successive modificazioni, viola gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito".
Valorizzando le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio dello Stato (attualmente tutelate dal nuovo art. 81, Cost., come modificato dalla Legge Costituzionale n. 1/2012 ) tuttavia, la Corte ha statuito che la declaratoria di illegittimità costituzionale non ha effetti retroattivi; diversamente, precisa la Corte "l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari determinerebbe uno squilibrio del bilancio dello Stato" tale da rendere necessarie manovre finanziarie aggiuntive.
La sentenza, pubblicata già oggi sul sito istituzionale della Corte Costituzionale, esplicherà, pertanto, i suoi effetti a decorrere del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza necessità, per l'Erario di rimborsare ai soggetti interessati le addizionali versate dal 2008 ad oggi.
Come evidenziato nello schema allegato, secondo i dati elaborati dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas e presentati nella Relazione del 18 dicembre 2014, il gettito dell'addizionale IRES è stato pari a circa 1407 mln di € per il 2012 e a circa 887 mln di € per il 2013.
Per la consultazione del testo integrale della Sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 9 febbraio 2015, si rinvia a: