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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota del 26 marzo scorso, riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del primo trimestre 2016, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (www.agenziadogane.gov.it).
La domanda potrà essere presentata dal 1° aprile fino 2 maggio 2016 e riguarda i consumi effettuati 1° gennaio al 31 marzo 2016.
I soggetti che possono fruire del beneficio sono:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto di cui al D.lgs. 422/1997;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale (d.lgs. 285/2005), le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale (D.lgs. 422/1997) e le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario ((Regolamento (CE) n. 1073/2009));
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare, come ribadisce la nota, che sono esclusi dal beneficio e quindi non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
- veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III relativo agli aventi diritto;
- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) dello stesso paragrafo III.
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) presentano, l’apposita istanza, giustificando i consumi di gasolio anche con la scheda carburante; mentre i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci ((lettera a)) sono tenuti a comprovare i consumi esclusivamente con le fatture d’acquisto.
La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto; per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre anche il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2018.