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Il 18 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 28/2015 recante “disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto” che entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2015 (di seguito anche “Decreto”).
Il provvedimento introduce nel codice penale il nuovo art. 131-bis che prevede l’“esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, con riferimento ai reati sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero con pena pecuniaria da sola o congiunta alla pena detentiva.
Per tali reati di minore rilevanza, in presenza di determinate circostanze si prevede di non applicare la pena, fermo restando il fatto tipico costitutivo di reato.
In particolare, ai sensi del nuovo art. 131-bis, il giudice non applica la pena ai reati che rientrano nei suddetti limiti solo quando a) l’offesa è di particolare tenuità e b) il comportamento del soggetto che ha posto in essere la condotta risulta essere non abituale.
Per quanto riguarda la valutazione del requisito della tenuità dell’offesa (a), il giudice dovrà tener conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo. Tali parametri devono essere valutati alla luce degli elementi da cui desumere la gravità del reato che sono previsti dall’art. 133, co. 1 del codice penale ai fini della commisurazione della pena (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; intensità del dolo o grado della colpa).
La stessa disposizione prevede, inoltre, che l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando l’autore ha: i) agito per motivi abietti o futili, ovvero con crudeltà, ovvero in danno di animali; ii) adoperato sevizie; iii) approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche con riferimento all’età; iv) cagionato la morte o le lesioni gravissime di una persona, ovvero quando esse sono derivate dalla condotta quali conseguenze non volute.
Con riferimento, invece, al secondo requisito di valutazione (b), il legislatore ha chiarito cosa deve intendersi per comportamento “abituale” al fine di escludere la ricorrenza della causa di non punibilità. Il comportamento è, dunque, abituale nel caso in cui: i) l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; ii) l’autore ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; iii) si tratta di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Inoltre, il Decreto adegua alle peculiarità del nuovo istituto anche la disciplina processuale.
In primo luogo, si prevede che l'istituto può trovare applicazione anche quando la particolare tenuità del danno o del pericolo sono configurate come circostanze attenuanti.
In secondo luogo si riconosce la possibilità del Giudice per le indagini preliminari di archiviare anche per la causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131-bis c.p. e si prevedono specifiche disposizioni. In particolare, quando il pubblico ministero (PM) richieda l’archiviazione si consente sia alla persona offesa sia all'indagato di contestare la presunta tenuità del fatto. Infatti, la richiesta di archiviazione per tenuità del fatto deve essere notificata oltre che all'indagato, sempre anche alla persona offesa, a prescindere da una sua espressa dichiarazione in tal senso (come prevista, invece, dall'art. 408 c.p.p.). Entro dieci giorni dalla notifica gli stessi potranno prendere visione degli atti e presentare opposizione indicando le ragioni del proprio dissenso, a pena di inammissibilità. Questa disciplina risponde, tra l’altro, all'eventuale interesse dell’indagato a ottenere una sentenza di proscioglimento con formula piena, in luogo dell’archiviazione di cui rimarrà traccia nel casellario giudiziario. Infatti, il decreto interviene anche sulla normativa riguardante le iscrizioni nel casellario giudiziario imponendo la registrazione delle decisioni che accertano la particolare tenuità del fatto, inclusi anche i provvedimenti di archiviazione. Ciò al fine di evitare che la persona interessata dal provvedimento di archiviazione possa usufruire in futuro del medesimo beneficio.
In terzo luogo, viene modificata la disciplina del proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.) e si prevede che se il giudice intende emettere tale tipo di sentenza per l’ipotesi di tenuità del fatto, deve essere sentita anche la persona offesa. Ciò per consentire anche a quest’ultima, come al PM e all'imputato, di intervenire anche nella fase precedente il dibattimento.
Infine, si prevede che la sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata dopo il dibattimento è efficace ai fini del giudizio civile per il risarcimento del danno, in quanto presuppone comunque un accertamento sull'esistenza del reato e sull'ascrivibilità dello stesso all'imputato (nuovo art. 651-bis, c.p.p.). La sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto non è dunque una pronuncia assolutoria ma, al contrario, accerta in via definitiva che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile e che, in presenza di determinate circostanze, non viene applicata la pena.