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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del primo trimestre 2015, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (www.agenziadogane.gov.it).
La domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile e riguarda i consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, da:
· gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5;
· gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto di cui al D.lgs. 422/97;
· le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla L. 1822/39, al Regolamento comunitario 684/92 e al D.lgs. 422/97;
· gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone
E’ importante sottolineare che come stabilito dall’art. 1, comma 233, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, a partire dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non spetta più per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore (viene chiarito che sono tali i veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) presentano, l’apposita istanza, giustificando i consumi di gasolio anche con la scheda carburante; mentre i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi esclusivamente con le fatture d’acquisto.
La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2015.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, utilizzando il codice tributo 6740.
Invece, per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
L’Agenzia precisa anche che le eventuali eccedenze di credito relative al 4° trimestre 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro (delle eccedenze non utilizzate in compensazione), le quali dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2017 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.