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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 90/2014, contenente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
Il provvedimento, in vigore dal 25 giugno scorso, persegue l’obiettivo di razionalizzare l’organizzazione della macchina amministrativa, semplificare i rapporti tra PA e imprese e accelerare l’informatizzazione dei processi.
Di seguito una ricognizione delle principali misure di interesse per Confindustria.
1. Organizzazione della PA e personale pubblico
L’art. 1 i) abroga le disposizioni che prevedono il “trattenimento in servizio” dei pubblici dipendenti oltre i limiti di età per il collocamento a riposo; ii) dovrebbe consentire la possibilità di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti dei dipendenti pubblici, inclusi i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’art. 2 rafforza le prerogative del CSM nella nomina di magistrati con funzioni direttive limitando il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo.
L’art. 3 prevede i) per le amministrazioni dello Stato (esclusi Corpi di polizia, vigili del fuoco, comparto scuola) una disciplina più flessibile per la gestione del turn over, fissando le quote percentuali massime di assunzione in relazione alla spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente; ii) per gli enti di ricerca prevede una disciplina di favore stabilendo una quota percentuale massima del 50% per il 2014 e il 2015; iii) per le stesse amministrazioni introduce un divieto di bandire concorsi per gli anni 2014-2015 per nuovi dirigenti e sospende lo scorrimento delle graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2015.
L’art. 4 i) introduce una nuova disciplina della mobilità volontaria, lasciando comunque il previo assenso dell’amministrazione di appartenza sulle domande di trasferimento. In via sperimentale, e in attesa di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale, i trasferimenti tra le sedi centrali dei differenti Ministeri, Agenzie ed enti pubblici non economici nazionali possono essere disposti anche in mancanza dell’accordo dell’amministrazione di appartenza se l’amministrazione di destinazione ha un maggior numero di posti vacanti; ii) considera come medesima unità produttiva le sedi di lavoro che si trovano nello stesso comune o nel raggio massimo di 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. Il lavoratore può essere chiamato a prestare la propria attività all’interno di ciascuna delle amministrazioni ricomprese nell’unità produttiva previo accordo delle amministrazioni interessate. Tuttavia, con decreto del Ministro per la semplificazione e la PA potranno essere fissati criteri per processi di mobilità senza l’accordo tra le amministrazioni interessate al fine di garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
L’art. 5 prevede la possibilità per il personale in disponibilità - anche delle società partecipate - di essere ricollocato in qualifica inferiore o in posizione economica inferiore prima che scada il periodo di tempo che potrebbe portare al licenziamento.
L’art. 6 allarga a tutti i lavoratori in quiescenza (non solo quelli di ruolo) il divieto di incarichi di studio e di consulenza aventi ad oggetto le stesse funzioni e attività svolte nell’ultimo anno di servizio; introduce il divieto di conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o cariche in organi delle PA. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito.
L’art. 7 riduce del 50%, per ciascuna associazione sindacale, alcune prerogative sindacali come i distacchi, le aspettative e i permessi.
L’art. 8 prevede l’obbligo di fuori ruolo per i magistrati, avvocati e procuratori dello Stato che assumano incarichi di diretta collaborazione, con esclusione quindi dell’aspettativa. È prevista inoltre la pubblicazione delle statistiche di produttività per i magistrati.
L’art. 11 prevede che la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici possa avvenire con contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale la quota non può superare il 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Sono inoltre specificati i vincoli per la selezione: pubblicità, esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
L’art. 16 elimina l’obbligo previgente di scegliere almeno due dei tre amministratori delle società partecipate (o tre nel caso di società con cinque amministratori) tra i dipendenti dell’amministrazione di riferimento o della società controllante.
L’art. 17:
La norma non opera una vera razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, bensì agisce soltanto sugli aspetti informativi, tentando di ovviare a un sistema che attualmente è articolato su almeno tre banche dati, in gran sovrapposte e che raccolgono dati incompleti e con obiettivi differenti: Funzione pubblica (Consoc: partecipazioni delle PA); Dipartimento Tesoro (attivi del Patrimonio delle PA); Corte dei Conti (Siquel: bilanci e partecipazioni PA locali).
L’art. 18:
L’art. 19 prevede:
L’art. 22 interviene sulle Autorità indipendenti, prevedendo:
2. Semplificazioni per l’accesso ai servizi della PA
L’art. 24 prevede che:
L'art. 27 liberalizza il mercato delle attività sanitarie e sociosanitarie, svincolando la possibilità di operare in sanità dalla verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno predefinito in sede regionale. La misura è fortemente positiva perché elimina uno dei principali ostacoli al libero e pieno sviluppo dei servizi sanitari privati.
L’art. 28 riduce del 50%, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l’importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. La misura recepisce una proposta di Confindustria.
3. Snellimento del processo amministrativo e attuazione del processo civile telematico
Il DL contiene diverse misure in materia di giustizia, con l’obiettivo di accelerare il processo amministrativo (soprattutto quello in materia di appalti), disincentivare azioni pretestuose, nonché facilitare l’attuazione del processo civile telematico (PCT), estendendone il funzionamento anche a quelli amministrativi, contabili e tributari.
L’art. 38 prevede l’immediata adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto a stabilire le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
L’art. 39 prevede che in caso di di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alle gare pubbliche non sia disposta l’esclusione del concorrente, ma una sanzione pecuniaria non inferiore all’uno per mille e non superiore all’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Inoltre è previsto che ogni variazione che intervenga nel corso della gara rispetto all’ammissione di un concorrente, non rilevi ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
L’art. 40 prevede:
L’art. 41 (misure per il contrasto all’abuso del processo) contiene disposizioni volte a disincentivare l’utilizzo strumentale del processo amministrativo. In particolare:
Gli artt. 42 e 43 estendono l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni da svolgersi nel processo amministrativo e contabile.
L’art. 44 prevede che l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari riguarda esclusivamente i procedimenti iniziati dinanzi al tribunale civile ordinario a decorrere dal 30 giugno 2014. Per i giudizi anteriori a tale data, il PCT si applica invece a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali possono ugualmente essere depositati per via telematica e in tal caso l’adempimento si considera perfezionato con tale modalità.
La disposizione prevede, inoltre che, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. La norma riprende le linee programmatiche enunciate dal Ministro Orlando nei giorni scorsi. In particolare, si tiene fermo il termine del 30 giugno per l’entrata in vigore del PCT, ma si gradua la piena efficacia della riforma limitandola inizialmente agli atti dei giudizi incardinati a partire da tale data. La ratio è di consentire una migliore attuazione del PCT, rispetto al quale sussistono ancora problemi tecnici da risolvere.
L’art. 47 introduce il termine del 30 novembre 2014 per la comunicazione da parte di tutte le PA dei propri indirizzi PEC.
L’art. 48 prevede che il giudice dell’esecuzione possa stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e il pagamento del prezzo, avvengono in modalità telematica, salvo che rechino pregiudizio ai creditori o rallentino la procedura. La disposizione è positiva perché mira ad estendere gradualmente il campo di applicazione del PCT anche al processo esecutivo.
L’art. 50 istituisce, presso le Corti di appello e i Tribunali ordinari, l’Ufficio del processo, formato da personale di cancelleria, tirocinanti, giudici ausiliari con l’obiettivo di garantire una ragionevole durata del processo attraverso un migliore impiego delle risorse e delle tecnologie. Si tratta di una misura condivisibile, che recepisce una storica proposta di Confindustria.
4. Ulteriori semplificazioni
Tra le misure di semplificazione approvate dal Governo, si segnalano le disposizioni contenute nel DL n. 91/2014, cd. Decreto competitività, riguardanti l’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi privati di bonifica dei siti inquinati.