L’art. 25 del DL n. 133/2014 (cd. Decreto Legge Sblocca Italia) ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina della conferenza di servizi e dell’autotutela amministrativa e prevede alcune semplificazioni in materia di paesaggio. Le nuove norme recepiscono alcune proposte di Confindustria volte a garantire maggiore certezza e definitività ai provvedimenti amministrativi di interesse per le imprese.
Quanto alle modifiche alla disciplina della conferenza di servizi, il Decreto Legge Sblocca Italia:
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interviene sulla validità degli atti acquisiti in conferenza di servizi, precisando che i relativi termini di validità decorrono dall’adozione del provvedimento finale (art. 14-ter, co. 8-bis della legge n. 241/1990). La norma, quindi, allinea il dies a quo di validità degli atti inerenti un medesimo procedimento, evitando che i ritardi incidano sui termini di efficacia degli atti presupposto del provvedimento finale. Ad esempio, tutti i pareri e gli atti necessari al rilascio di un’autorizzazione unica (es. realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile), che vengono acquisiti nell’ambito di una conferenza di servizi, acquisteranno efficacia a far data dall’adozione dell’autorizzazione stessa;
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attribuisce la natura di “atto di alta amministrazione” alla deliberazione del Consiglio dei Ministri necessaria per il superamento del dissenso espresso da un’amministrazione portatrice di interessi sensibili. Al riguardo, si prevede che un’eventuale decisione in contrasto con in dissenso debba essere motivata (art. 14-quater, co. 3 della legge n. 241/1990).
Con riferimento alla disciplina dell’autotutela amministrativa, il Decreto Legge Sblocca Italia ha recepito alcune delle misure contenute nel DDL “Riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni” (AS 1577), attualmente all’esame del Senato.
In particolare, il Decreto:
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in materia di revoca, limita l’intervento in autotutela per mutamento della situazione di fatto ai soli casi non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento. Inoltre, per i provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici, il Decreto esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (art. 21-quinquies, co. 1 della legge n. 241/1990);
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in materia di annullamento d’ufficio, precisa l’esclusione dell’intervento in autotutela nei confronti del provvedimento illegittimo per vizi meramente formali (provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato) (art. 21-nonies, co. 1 della legge n. 241/1990);
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con riferimento ai casi in cui è stata presentata la SCIA, stabilisce che, decorsi i termini per l’esercizio dei poteri di controllo, l’amministrazione possa agire in autotutela ai sensi degli art. 21-quinquies (revoca) o 21-nonies (annullamento d’ufficio) solo per motivi attinenti al pericolo di un danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale (art. 19, co. 3 e 4 della legge n. 241/1990).
Le norme in materia di autotutela, che riprendono proposte di Confindustria, rappresentano un passaggio importante nel percorso di modernizzazione dei rapporti tra imprese e PA. Tuttavia, rispetto a quanto previsto dal DDL “Riorganizzazione delle Pubbliche amministrazioni”, le nuove norme non contemplano il limite temporale per l’esercizio dei poteri di autotutela sui provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. Tale profilo, che assume notevole rilevanza in termini di certezza dei provvedimenti amministrativi, potrà essere in ogni caso riconsiderato nell’ambito dell’iter di approvazione del DDL.
Infine, quanto alle misure in materia di paesaggio, il Decreto Legge Sblocca Italia:
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ripristina la misura in materia di autorizzazione paesaggistica contenuta nella versione originaria del Decreto Cultura (DL n. 83/2014), che nel corso dell’iter di conversione in legge era stata stralciata. In particolare, il Decreto elimina la possibilità per l’amministrazione procedente di indire la conferenza di servizi nel caso in cui il Soprintendente non abbia rilasciato il parere richiesto dalla legge entro il termine prescritto. Al riguardo, si prevede anche che, decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Soprintendente, l’amministrazione procedente provveda sulla domanda di autorizzazione (art. 146, co. 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). La misura riprende una proposta di Confindustria e punta a semplificare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, evitando che l’amministrazione “recuperi” in conferenza di servizi il parere del Soprintendente non reso nel termine stabilito. Nella prassi, infatti, la conferenza di servizi - sebbene facoltativa - si è trasformata in un passaggio spesso obbligato, che allunga i tempi del procedimento;
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delega il Governo a precisare gli interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta e quelli di lieve entità che possono essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti locali. La novità della norma è rappresentata dall’inclusione nel novero della delega anche degli interventi esclusi del tutto dal perimetro dell’autorizzazione paesaggistica.