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Con il Provvedimento n. 159674, pubblicato oggi, l’Agenzia delle entrate fornisce le regole attuative dell’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che semplifica la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento degli esportatori abituali.
Si ricorda che, l’art. 20 del “Decreto semplificazioni” muta, in parte, il quadro degli adempimenti a carico degli esportatori abituali e dei loro fornitori. In particolare, la norma stabilisce che:
La procedura appena descritta sostituisce, quindi, l’obbligo in capo ai fornitori degli esportatori abituali di presentare all’agenzia delle entrate la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
L’art. 20 dispone che tali disposizioni si applichino alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e demanda la definizione delle modalità applicative ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto semplificazioni”.
Con congruo anticipo rispetto ai termini previsti dal “Decreto semplificazioni” ed in accoglimento delle sollecitazioni di Confindustria, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi il Provvedimento attuativo.
Il modello
Per quanto attiene alla composizione del modello, il Provvedimento indica che questo è composto:
La trasmissione telematica
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “Dichiarazione d’intento”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia stessa.
E’ precisato che, per la consegna al fornitore, è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A “Plafond”.
Il riscontro
Al fine di consentire ai fornitori degli esportatori abituali di effettuare il riscontro circa la presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, sul sito dell’Agenzia è resa disponibile una apposita funzione a libero accesso.
Decorrenza e disposizioni transitorie
Il Provvedimento, oltre ad approvare il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, fornisce altresì utili indicazioni per la gestione delle dichiarazioni d’intento inviate dagli esportatori abituali ai propri fornitori già nel corso del mese di dicembre 2014 ed efficaci per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.
Nello specifico, si stabilisce che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge 22 luglio 2000, n. 212), secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori economici, possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del provvedimento in esame. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia chiarisce però che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le modalità appena descritte, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente alla data dell’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate
Infine, è comunque ammessa, la facoltà per gli operatori economici di avvalersi direttamente delle nuove procedure, con la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di intento all’Agenzia delle entrate anche per le dichiarazioni di intento che esplicano efficacia fino all’11 febbraio 2015, a partire dal giorno di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate del relativo software.