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Il prossimo 25 giugno termina il periodo transitorio che è stato previsto dal Decreto Legge n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, di seguito anche “Decreto”) in materia di verifiche antimafia da effettuare mediante la consultazione delle c.d. white list (su cui si veda la Circolare dell’Area Affari Legislativi n. 19650 del 25 luglio 2013 “Legalità. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che disciplina le white list prefettizie”).
In particolare, tale Decreto interviene sulla disciplina contenuta nella legge n. 190/2012 che prevede l’istituzione presso ogni Prefettura delle c.d. white list, vale a dire degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, co. 52 e ss.).
Ai sensi della legge n. 190/2012, sono individuate come particolarmente sensibili le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. In attuazione di tale disciplina, si ricorda che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 ha poi disciplinato le specifiche modalità per istituire e aggiornare tali elenchi.
Rispetto a questo impianto, il Decreto sopra richiamato ha introdotto alcune innovazioni.
Innanzitutto si prevede che, per le attività imprenditoriali sensibili, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti obbligati ai sensi del c.d. Codice antimafia (D. Lgs. n. 159, 2011, art. 83, co. 1 e 2; di seguito, genericamente anche “PA”) sono tenuti ad acquisire l’informazione/comunicazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle white list (art. 29, comma 1). Viene precisato, inoltre, che l’iscrizione in tali elenchi sostituisce l’informazione/comunicazione antimafia ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti che riguardano attività diverse da quelle per cui l’iscrizione è stata disposta.
Per effetto della nuova impostazione adottata dal Decreto n. 90, si è resa di fatto obbligatoria l’iscrizione in white list delle imprese che operano nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, in relazione a quei rapporti con le PA che presuppongono l’acquisizione della documentazione antimafia. Ciò, peraltro, a prescindere dalle soglie di valore di atti, contratti ed erogazioni.
Di conseguenza, per consentire alle imprese attive nei settori sensibili di adeguarsi alla nuova disciplina, il Decreto ha inserito anche la norma transitoria sopra richiamata (art. 29, comma 2). Tale norma prevede che “in prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore” le citate PA tenute ad acquisire il “via libera” antimafia affidano contratti e autorizzano subcontratti previo accertamento della presentazione della domanda di iscrizione in white list da parte dell’impresa interessata. La stazione appaltante che si avvale di tale meccanismo transitorio per aggiudicare e stipulare il contratto ovvero autorizzare il subappalto è tenuta a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo. Resta fermo il recesso della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione.
Pertanto, il meccanismo transitorio basato sulla sola presentazione della domanda di iscrizione è utilizzabile fino al 25 giugno. Dopo tale data resterà efficace la disciplina introdotta dall’art. 29 comma 1 che, per le attività in esame, obbliga le PA ad acquisire la documentazione antimafia attraverso la consultazione delle white list prefettizie.
Confindustria intende segnalare al Ministero dell’Interno le eventuali criticità che dovessero emergere dopo la scadenza del periodo transitorio. Ciò anche alla luce dei lunghi tempi di rilascio della documentazione antimafia da parte di alcune Prefetture sul territorio nazionale, che risultano poco compatibili con quelli di svolgimento delle gare pubbliche. Confindustria ha infatti già evidenziato che tale circostanza, insieme all’imminente operatività del meccanismo di consultazione obbligatoria delle white list, rischia di ostacolare l’aggiudicazione delle gare pubbliche in favore delle imprese le cui domande di iscrizione in white list vengano evase secondo tempistiche molto dilatate.
In quest’ottica, si invita il Sistema associativo a segnalare ai competenti Uffici di Confindustria le difficoltà riscontrate.