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Il DL n. 90/2014 (cd. Decreto PA), in vigore dal 25 giugno scorso, prevede misure straordinarie per la realizzazione delle opere legate a Expo 2015 e introduce alcune norme di carattere generale, volte a garantire la trasparenza e la correttezza nello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento degli appalti pubblici.
Di seguito, l’illustrazione delle nuove disposizioni. Per l'esame delle altre misure contenute nel Decreto PA, v. nostra News 27 giugno 2014.
L’art. 29 integra le disposizioni della legge anticorruzione che hanno istituito le white list prefettizie per alcune attività in settori sensibili (trasporto e smaltimento rifiuti, trasporto di materiali a discarica, ecc.). In particolare, la norma prevede più chiaramente che per queste attività le PA (e gli altri soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia) acquisiscono obbligatoriamente l’informazione/comunicazione antimafia liberatoria consultando le white list. Inoltre, si specifica che l’iscrizione nelle white list sostituisce l’informazione/comunicazione antimafia anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività escluse dal sistema.
In sostanza, se l’impresa svolge diverse attività di cui solo alcune “sensibili”, può iscriversi in white list solo per queste ultime, ma la novità è che questa iscrizione le consente di evitare la richiesta di informazione/comunicazione laddove necessaria per altre attività. La previsione risolve così alcune criticità operative rilevate nell’applicazione della norma.
L’art. 30 attribuisce al presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure per la realizzazione delle opere per Expo 2015. A tal fine, il presidente dell’ANAC si avvale di un’Unità operativa speciale composta da personale proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Inoltre, al presidente sono affidati il compito di verificare la legittimità dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici connessi allo svolgimento di Expo 2015, nonché poteri ispettivi e di accesso alle banche dati.
L’art. 32 prevede misure molto severe volte a fronteggiare comportamenti illeciti che riguardino le imprese nell’aggiudicazione degli appalti pubblici. La portata applicativa della norma, pensata in origine per i soli fatti legati a Expo 2015, è stata generalizzata e risulta quindi applicabile a tutti gli appalti pubblici.
In particolare, si prevede che nel caso di indagini per reati contro la PA (concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente) o anche in presenza di condotte anomale o presumibilmente illecite, la possibilità per il Prefetto di disporre, su proposta del Presidente dell’ANAC: i) la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o, nei casi più gravi, ii) direttamente la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione dell’appalto oggetto del procedimento penale.
È prevista anche la possibilità di disporre misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa nel caso di indagini che riguardino soggetti diversi dagli azionisti o amministratori della società.
In caso di gestione temporanea e straordinaria:
Le disposizioni richiamate si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici.
La norma presenta diverse criticità. In linea generale, prevede conseguenze sproporzionate e invasive della libertà di impresa. Permangono, peraltro, diversi dubbi interpretativi. In particolare: i) non è chiaro se il Presidente dell’ANAC e, a valle, il Prefetto possano intervenire anche al di là di indagini penali in corso; ii) c’è il rischio che la gestione straordinaria dell’impresa da parte del Prefetto venga applicata in senso estensivo anche alle attività diverse da quelle necessarie a dare esecuzione all’appalto.
L’art. 35 vieta fino al recepimento delle nuove direttive su appalti pubblici e concessioni (che dovrebbe concludersi entro il 18 aprile 2016) le transazioni tra PA e società o enti esteri per i quali non è consentita l’identificazione dei soggetti che li possiedono o controllano, come individuati dalla normativa antiriciclaggio.
L’art. 37 prevede che le stazioni appaltanti comunichino all’ANAC le varianti in corso d’opera relative ai lavori pubblici entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.