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Il 18 dicembre 2013 la Commissione europea ha approvato il regolamento n. 1407/2013 che contiene la disciplina sugli aiuti di importanza minore (c.d. “de minimis”) per il periodo 2014-2020. Il regolamento 1407 è stato pubblicato il 24 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Le nuove regole sostituiscono la precedente disciplina contenuta nel regolamento 1998/2006, rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2013.
Per la prima volta il regolamento 1407 contiene l’espresso riferimento al concetto di “impresa unica” (considerando (4) e art. 2.2).
Il regolamento stabilisce che “ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.”
Benchè, per la prima volta, il regolamento disponga con chiarezza i criteri per definire un’impresa unica, il riferimento al concetto era già implicitamente considerato anche nel precedente regolamento 1998/2006.
In occasione di un chiarimento posto da Confindustria alla Commissione europea nel 2012, venne chiarito che, in generale, nel diritto Ue della concorrenza (che comprende la disciplina sugli aiuti di Stato) il concetto di "impresa" copre “qualsiasi entità impegnata nello svolgimento di un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento” (a tale proposito, la Commissione rimanda al giudizio della Corte di giustizia dell'Ue del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04).
Non è quindi una novità che il concetto vada interpretato in maniera funzionale, nel senso che occorre prendere in considerazione l'attività svolta e non lo status giuridico dell'entità. Questo vuol dire che possono essere considerate "impresa": una singola azienda, un gruppo di aziende o un'associazione.
Tale interpretazione è stata chiarita anche nella sentenza C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, del 13 giugno 2002, paragrafi 37-40, in cui la Corte ha ritenuto che le entità controllate da uno stesso soggetto (sia su base legale sia di fatto) devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria.
Al considerando (4) si chiarisce poi che fra i criteri impiegati per definire le imprese collegate nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all’allegato I del regolamento CE 800/2008, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del regolamento 1407/2013, che possono quindi non corrispondere necessariamente con quelli utilizzati per la definizione di PMI validi per altri contesti. In questo modo si chiarisce che “per garantire la certezza e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica”. Il riferimento lascia quindi intendere che per definire l’”impresa unica” debba essere preso in considerazione lo stesso Stato membro. In questo modo ai soli fini del regolamento 1407/2013, due imprese collegate, ma con sedi in due Stati membri diversi, non si considerano “impresa unica”.
Sempre all’interno dello stesso considerando (4) si chiarisce inoltre che le imprese che non hanno relazioni tra loro, eccetto un loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non sono considerate collegate, quindi non rientrano nella definizione di “impresa unica”.
Si ricorda che, ai fini della normativa in materia di aiuti di Stato, se la persona fisica esercita un’attività economica offrendo beni e servizi sul mercato ed ha almeno una delle relazioni riportate all'art. 2.2. con un altro soggetto che svolge attività economica, è da considerarsi impresa unica. Se invece la persona fisica detiene solo partecipazioni (che danno luogo soltanto all’esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista nonché alla partecipazione di dividendi) in un’impresa che fornisce beni e servizi su un mercato, normalmente non è considerata “impresa” ai fini della normativa in materia di aiuti di Stato1.