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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 229 del 2 ottobre scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.08.2014 che apporta alcune modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
Il decreto contiene alcune novità significative, poiché interviene, tra l’altro, relativamente ai requisiti richiesti per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al servizio di scorte, sulla sospensione dell’autorizzazione medesima, sui servizi di scorta mista.
Riguardo al rilascio dell’autorizzazione, il provvedimento precisa che il numero minimo dei veicoli (5) in disponibilità delle imprese che esercitano professionalmente tale attività può essere integrato con altri veicoli acquisiti in comodato d’uso, attestato con atto scritto riportante data certa. Anche per l’impresa di autotrasporto per conto terzi e in conto proprio (titolari di autorizzazioni a svolgere servizio di scorta per i loro veicoli) possono ricorrere alla stesa fattispecie contrattuale per integrare il numero minimo di mezzi (3).
La sospensione dell’autorizzazione (da 15 gg. a 2 mesi), da parte del Prefetto che l’ha rilasciata, è prevista qualora il personale dipendente dall’impresa autorizzata incorre almeno per 6 volte in un biennio nella violazione di cui all’art. 10, comma 25, del Codice della strada, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.
Per i servizi di scorta mista, si prevede che:
- se la Polizia decide di aumentare la scorta tecnica non può richiedere più di un veicolo e di due persone abilitate, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 10 del disciplinare;
- quando la richiesta di aumento della scorta venga formulata ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. b) del Regolamento, il limite di un veicolo e due persone abilitate si applica nel caso in cui la Polizia non ritenga necessario intervenire con propri uomini. Diversamente, il numero di veicoli e degli abilitati alla scorta tecnica viene deciso con provvedimento del responsabile dell’ufficio da dipendono gli organi di polizia stradale, fermo restando che non può superare i seguenti limiti già previsti (4 veicoli, di cui 3 condotti da persone munite di abilitazione alla scorta ed uno con a bordo il conducente ed un soggetto abilitato; ovvero, in determinati casi, la sostituzione di uno degli autoveicoli di cui sopra condotti da personale abilitato, con due motocicli condotti anch’essi da soggetti abilitati al servizio di scorta).
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 229 del 2 ottobre scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.08.2014 che apporta alcune modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
Il decreto contiene alcune novità significative, poiché interviene, tra l’altro, relativamente ai requisiti richiesti per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al servizio di scorte, sulla sospensione dell’autorizzazione medesima, sui servizi di scorta mista.
Riguardo al rilascio dell’autorizzazione, il provvedimento precisa che il numero minimo dei veicoli (5) in disponibilità delle imprese che esercitano professionalmente tale attività può essere integrato con altri veicoli acquisiti in comodato d’uso, attestato con atto scritto riportante data certa. Anche per l’impresa di autotrasporto per conto terzi e in conto proprio (titolari di autorizzazioni a svolgere servizio di scorta per i loro veicoli) possono ricorrere alla stesa fattispecie contrattuale per integrare il numero minimo di mezzi (3).
La sospensione dell’autorizzazione (da 15 gg. a 2 mesi), da parte del Prefetto che l’ha rilasciata, è prevista qualora il personale dipendente dall’impresa autorizzata incorre almeno per 6 volte in un biennio nella violazione di cui all’art. 10, comma 25, del Codice della strada, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.
Per i servizi di scorta mista, si prevede che:
- se la Polizia decide di aumentare la scorta tecnica non può richiedere più di un veicolo e di due persone abilitate, in aggiunta a quanto già previsto dall’art. 10 del disciplinare;
- quando la richiesta di aumento della scorta venga formulata ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. b) del Regolamento, il limite di un veicolo e due persone abilitate si applica nel caso in cui la Polizia non ritenga necessario intervenire con propri uomini. Diversamente, il numero di veicoli e degli abilitati alla scorta tecnica viene deciso con provvedimento del responsabile dell’ufficio da dipendono gli organi di polizia stradale, fermo restando che non può superare i seguenti limiti già previsti (4 veicoli, di cui 3 condotti da persone munite di abilitazione alla scorta ed uno con a bordo il conducente ed un soggetto abilitato; ovvero, in determinati casi, la sostituzione di uno degli autoveicoli di cui sopra condotti da personale abilitato, con due motocicli condotti anch’essi da soggetti abilitati al servizio di scorta).