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L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, la nota riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del quarto trimestre 2015, insieme con il modello di dichiarazione ed il software aggiornato necessario per inoltrare la domanda (www.agenziadogane.gov.it).
La domanda deve essere presentata fino al 31 gennaio 2016 e riguarda i consumi effettuati 1° ottobre al 31 dicembre 2015.
I soggetti che possono fruire del beneficio sono:
a) a) gli esercenti l’attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5;
b) b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto di cui al D.lgs. 422/97;
c) c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla L. 1822/39, al Regolamento comunitario 684/92 e al D.lgs. 422/97;
d) d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
E’ importante sottolineare che come stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 233, L. 23 dicembre 2014, n. 190), a partire dal 1° gennaio 2015 il credito d’imposta relativo al rimborso delle accise non spetta più per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore (veicoli sulla cui carta di circolazione non è riportato alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea).
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) presentano, l’apposita istanza, giustificando i consumi di gasolio anche con la scheda carburante; mentre i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi esclusivamente con le fatture d’acquisto.
La misura del beneficio è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto; per fruire dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6740”.
Per i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 3° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre anche il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2017.
Si evidenzia che la Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto dall’anno in corso l’esclusione del rimborso delle accise per anche per i veicoli di categoria Euro 2.