Oggi entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, “Autorità”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2014, che stabilisce criteri e modalità per attribuire il rating di legalità alle imprese e sostituisce il precedente testo adottato dall’Autorità il 14 novembre 2012 (sul tema v. nostra News del 14 gennaio 2013).
La revisione del testo regolamentare si è resa necessaria per chiarire alcune questioni interpretative emerse dalla prassi applicativa e per considerare anche il profilo della tutela dei consumatori tra i criteri rilevanti ai fini della determinazione del rating di legalità. In particolare, l’esigenza di valorizzare le politiche di tutela dei consumatori adottate dalle imprese deriva dalla specifica prescrizione in tal senso contenuta nell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha definito un ricorso del Codacons sulla materia.
Per definire le necessarie modifiche al Regolamento, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica che si è conclusa il 10 ottobre 2013, cui ha partecipato anche Confindustria inviando un proprio documento di osservazioni (v. allegato).
In linea generale, il nuovo testo del Regolamento mantiene l’impostazione complessiva di quello precedente e introduce puntuali modifiche, recependo peraltro le principali osservazioni di Confindustria.
Nel merito, il Regolamento prevede le seguenti novità:
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per quanto riguarda il requisito del fatturato minimo dei 2 milioni di euro, precisa che esso è riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, come richiesto da Confindustria (art. 1, co. 1, lett. b - ii). Si tratta di un importante chiarimento che coordina il Regolamento con la norma primaria (art. 5-ter, DL n.1/2012) e consente di ampliare il novero delle imprese che possono accedere allo strumento del rating di legalità;
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valorizza il profilo della tutela dei consumatori, attraverso due interventi: i) introduce tra i requisiti che le imprese devono possedere ai fini dell’accesso, quello di non essere destinatarie di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette e per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (art. 3, co. 2, lett. f); ii) introduce tra gli ulteriori elementi premiali per le imprese la previsione di clausole di mediazione nei contratti con i consumatori e l’adozione di protocolli tra associazioni di consumatori e di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche, in linea con la proposta di Confindustria (art. 2, co. 2, lett. d- bis);
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rispetto alle violazioni in materia tributaria rilevanti ai fini dell’accesso al rating di legalità, modifica la formulazione del corrispondente requisito. In particolare, viene precisato che l’impresa non deve essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo di pagare imposte e tasse, divenuti definitivi nel biennio precedente la richiesta, e che non rilevano gli accertamenti per i quali sia stato effettuato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza (art. 2, co. 2, lett. e). Quest’ultima previsione accoglie un’istanza avanzata da Confindustria in occasione della risposta alla consultazione avviata dall’Autorità nel 2012 per predisporre il Regolamento;
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anche in merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di obblighi retributivi, contributivi e previdenziali, chiarisce che non rilevano gli accertamenti per i quali sia stato effettuato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza (art. 2, co. 2, lett. f);
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in tema di ulteriori requisiti premiali, riconosce il punteggio aggiuntivo in presenza del rispetto dei contenuti di Protocolli di Legalità ulteriori rispetto a quello siglato nel 2010 tra Confindustria e il Ministero dell’Interno, che verranno sottoscritti dallo stesso Ministero con altre associazioni imprenditoriali. In particolare, viene inserito il riferimento espresso a quello siglato nel 2013 tra il Ministero e la Lega delle Cooperative (art. 3, co. 2, lett. a).