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La Corte Costituzionale - con sentenza n. 261 del 17 novembre u.s., depositata in data 11 dicembre - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, del c.d. D.L. 12 settembre 2014 n. 133 c.d. “Sblocca Italia” (convertito con modifiche dalla L. 11 novembre 2014 n. 164), in base al quale il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 6 agosto il “Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica”.
La Corte, nel confermare la legittimità del meccanismo comunemente designato come “chiamata in sussidiarietà” – in virtù del quale laddove sussista un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato può accentrare tale esercizio ai sensi dell’articolo 118 della Cost. e disciplinarlo per legge anche qualora rientri nell’ambito delle materie di legislazione concorrente – ha tuttavia ribadito le condizioni affinchè tale deroga possa considerarsi legittima, ossia: 1) valutazione dell’interesse unitario proporzionata e rispondente a ragionevolezza; 2) adeguato coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate a livello statale.
In questo senso, infatti, la sentenza ha ribadito che “la legislazione statale di questo tipo può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sentenze 303/2003; 6/2004; 383/2005; 278/2010; 232/2011).
La Corte Costituzionale ha pertanto ritenuto corretta e legittima l’attrazione a livello statale della “funzione pianificatoria” prevista dall’articolo 29, comma 1, del DL “Slocca Italia”, ad oggetto la predisposizione di un piano strategico nazionale volto ad accrescere la competitività del sistema portuale e logistico marittimo italiano, agevolare i traffici delle merci e delle persone e la promozione della intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti. La stessa Corte, tuttavia, richiamando le precedenti decisioni in materia di telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga nonché di porti ed aeroporti civili, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui non ha previsto che “il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, da essa disciplinato, sia adottato in sede di Conferenza Stato Regioni”.
Si apre ora una fase di riflessione sulle ripercussioni della pronuncia della Consulta in merito alla validità del Piano adottato dal Governo, ma anche sulla delega contenuta nella Legge delega di riforma della PA, riguardante in particolare la riorganizzazione delle attuali Autorità Portuali in Autorità di Sistema Portuale e Logistico, strettamente collegata, almeno sul piano politico, al Piano Strategico adottato sulla base della norma ora dichiarata illegittima.
Seguiremo ovviamente gli sviluppi della questione e ne terremo opportunamente informato il Sistema Associativo.
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=261