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Numerosi sono le disposizioni di interesse del settore nella Legge di Stabilità per l’anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30.12.2015):
Codice della strada
L’art. 1, comma 597, intervenendo sull’art. 201 CDS, dispone l’accertabilità in automatico, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento, senza obbligo di contestazione immediata, di violazioni delle disposizioni relative alla revisione dei veicoli, al sovraccarico e alla copertura assicurativa.
Rimborso delle accise sul gasolio
La nuova normativa (art. 1, comma 645-646) esclude dal credito di imposta relativo alle accise per il gasolio per autotrazione i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La Legge di Stabilità 2015 aveva già estromesso dall’agevolazione i veicoli Euro 0 o inferiori.
Le conseguenti maggiori economie (rispetto a quelle previste) per le casse dello Stato saranno destinate, da un lato (15%) per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci su strada e, dall’altro (85%) al nuovo Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale.
Bonus per il trasporto combinato
Al fine di sviluppare il trasporto intermodale, sono stati stanziate risorse per il trasporto combinato gomma-mare (art. 1, comma 647) e gomma-ferro (art. 1, comma 648).
I contributi “mare-bonus” sono destinati all’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci ma anche a potenziare i servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell’UE o nello Spazio economico europeo.
La spesa annua autorizzata è pari a di 45,4 milioni di euro per il 2016, di 44,1 milioni di euro per il 2017 e 48,9 milioni di euro per il 2018.
I contributi “ferro-bonus” sono diretti ai servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo ed in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. La spesa autorizzata è di 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Inoltre, è previsto che al “ferro-bonus” possa essere destinata una quota delle risorse stanziate dalla Legge di Stabilità 2015 per l’autotrasporto (si tratta di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per interventi in favore dell’autotrasporto).
L’individuazione dei beneficiari, l’entità degli aiuti, le modalità e le procedure degli interventi saranno definite con un regolamento del MIT, di concerto con il MEF, da sottoporre (entro 30 giorni dalla vigenza della Legge di Stabilità 2016) a notifica preventiva alla Commissione UE (art. 1, comma 650).
Fondo di garanzia
L’art. 1, comma 650, prevede un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2016 per consentire l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto, già istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Trasporti internazionali: decontribuzione previdenziale per i conducenti
E’ riconosciuto un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi e contributi Inail) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli pesanti dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui (art. 1, comma 651).
Tale agevolazione è prevista a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni. Per ottenerla è necessario presentare domanda da parte dell’impresa interessata. L’ente previdenziale riconoscerà il beneficio in base all’ordine cronologico delle domande ricevute fino all’esaurimento delle risorse.
La spesa autorizzata è di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
Spese non documentate
L’art. 1, comma 652, introduce una rimodulazione delle deduzioni forfettarie relative alle spese non documentate riconosciute all’imprenditore che effettua i trasporti personalmente.
Le deduzioni spetteranno nella misura del 35% ai trasporti effettuati dal trasportatore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e nella restante misura ai trasporti effettuati oltre il territorio comunale. Dunque, viene meno l’attuale distinzione fra trasporti regionali ed extra regionali.
Trasporti internazionali: obbligo di esibizione della documentazione attestante esecuzione effettiva del trasporto medesimo
La disposizione (art. 1, comma 653) è diretta a sanzionare “chiunque” effettui un trasporto internazionale di merci qualora non esibisca agli organi accertatori la “prova documentale” relativa al trasporto che sta eseguendo. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 400 euro fino ad un massimo di 1.200 euro; a ciò si aggiunge la sanzione accessoria di fermo amministrativo del veicolo, che è restituito solo dopo che sia stata esibita la documentazione di cui sopra e comunque trascorsi 60 giorni dall’accertamento.
La prova documentale può essere fornita con l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento della merce, previsto da norme nazionali o internazionali per tale tipologia di trasporto.
La messa in circolazione del veicolo senza la prova documentale ovvero nel caso che la stessa non sia stata conformemente compilata comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro fino a 6.000 euro.
Inoltre, qualora l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale sono applicate le sanzioni di cui all’art. 46, commi 1 e 2, della Legge 298/74 (sanzione prevista per i trasporti abusivi: sanzione pecuniaria da 2.065 euro a 12.394 euro, incrementata in caso dei recidiva nei cinque anni precedenti, e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi).
Per l’applicazione delle sanzioni è richiamato l’art. 207 CDS che prevede che le stesse devono essere pagate immediatamente all’organo accertatore; in mancanza di tale pagamento, è fatto obbligo di versare una cauzione, pena il fermo amministrativo del veicolo fino a un massimo di 60 giorni.
Tracciabilità dei pagamenti: innalzamento soglia del contante
Con l’art. 1, comma, 903 viene meno l’obbligo di eseguire il pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto con strumenti che garantiscono la completa tracciabilità del medesimo; pertanto, anche al contratto di trasporto si applica il limite generale di utilizzo del contante di 3.000 euro (art. 1, comma 898)
Codice della strada: esportazione all’estero di veicoli
La disposizione è intervenuta sull’art. 103 del CDS e ha stabilito che la definitiva esportazione all’estero di veicoli immatricolati possa avvenire soltanto mediante prova di aver immatricolato il veicolo medesimo nel paese estero di destinazione.
Tra le altre misure, si evidenzia l’incentivo fiscale per gli investimenti in nuovi beni strumentali (art. 1, commi da 91 a 94), e l’introduzione di un credito d’imposta (art. 1, comma 98) per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE.