menu start: Sun May 04 08:38:54 CEST 2025
menu end: Sun May 04 08:38:54 CEST 2025
Il 21 maggio la Commissione europea (CE) ha adottato il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) che sostituirà il Regolamento 800/2008, a partire dal 30 giugno 2014. Per i regimi esistenti alla predetta data e già compatibili con il Regolamento 800/2008 è possibile continuare a concedere agevolazioni in esenzione fino al 31 dicembre 2014.
Il GBER definisce i criteri in base ai quali un aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno e per questo non deve essere notificato preventivamente alla CE.
Con l’adozione del nuovo testo la CE ha inteso estendere in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere “aiuti buoni” senza il controllo preliminare, semplificando la concessione degli aiuti e riducendo la durata dei processi per i beneficiari.
A tal fine la Commissione europea è intervenuta su tre diversi fronti:
Tuttavia, in cambio di una maggiore elasticità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, la Commissione, al fine di garantire la tutela della trasparenza e l’uso corretto dei fondi pubblici, chiede agli Stati membri di istituire un registro nazionale, consultabile on-line, dove sono pubblicati tutti gli aiuti individuali di ammontare superiore a 500.000 euro (art. 9 (1)).
Altra novità introdotta nel nuovo GBER è rappresentata dal meccanismo di valutazione, disciplinato all’art. 1(2) e considerando (8), per le seguenti misure d’aiuto con una dotazione annuale superiore ai 150 milioni di euro: aiuti regionali (esclusi gli aiuti operativi), aiuti per le PMI, aiuti per l’accesso al credito da parte delle PMI, aiuti in materia di R&S&I, aiuti per la protezione ambientale (eccetto gli sgravi fiscali ambientali disciplinati dalla Direttiva 2003/96/CE) e gli aiuti alle infrastrutture per la banda larga.
Il meccanismo prevede che gli Stati membri che intendano adottare una misura di aiuto rientrante in una di quelle sopra elencate debbano notificare alla Commissione un piano di valutazione entro i 20 giorni dall’entrata in vigore dell’aiuto stesso, e nei primi sei mesi successivi all’entrata in vigore la misura, salvo proroga da parte della CE, sarà coperta dall’esenzione.