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Con i Provvedimenti 11 settembre 2014, n. 401 e 9 ottobre 2014, n. 448, il Garante privacy ha ritenuto ammissibile l’utilizzo dei dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, per finalità organizzative, produttive e connesse alla sicurezza del lavoro (nello specifico, per ottimizzare la gestione e il coordinamento degli interventi effettuati dai dipendenti con qualifica di tecnico di rete operanti sul territorio, incrementandone la tempestività e migliorando la qualità del servizio, soprattutto in caso di emergenze e/o calamità naturali; per rafforzare le condizioni di sicurezza del lavoro effettuato dai dipendenti con qualifica di tecnico di rete operanti sul territorio, permettendo l'invio mirato di eventuali soccorsi soprattutto in aree non facilmente raggiungibili e comunque di supportare più rapidamente i lavoratori in caso di difficoltà).
A tutela della riservatezza dei dipendenti l'Autorità ha prescritto l'adozione di una serie di accorgimenti e di misure di sicurezza.
In particolare, il Titolare-datore di lavoro dovrà:
Infine, in applicazione della disciplina sul cd. bilanciamento di interessi, l’Autorità ha disposto che il trattamento possa essere effettuato senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati, sussistendo in capo al Titolare un legittimo interesse volto a soddisfare esigenze organizzative, produttive e legate alla sicurezza del lavoro, previa attivazione delle procedure previste dall'art. 4, co. 2, dello Statuto dei lavoratori.