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Facendo seguito alla precedente News 6 dicembre 2013, Vi informiamo che, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento (v. allegato), volto a chiarire la portata degli obblighi introdotti dal Provvedimento 10 ottobre 2013, n. 444, sui trattamenti effettuati mediante l'utilizzo dei call center in Paesi extra-Ue.
In particolare, il nuovo provvedimento specifica che l'obbligo di consentire agli interessati di scegliere che il servizio sia reso tramite un operatore stabilito nel territorio nazionale deve intendersi riferito ai soli soggetti già tenuti a tali adempimenti ai sensi dell'art. 24-bis del DL n. 83/2012.
Pertanto, sono tenute a informare gli interessati della possibilità che il servizio richiesto venga erogato da un soggetto stabilito in Italia, solo le imprese, con almeno 20 dipendenti, che svolgono attività di call center, in modalità in bound, in Paesi extra-Ue.
Il provvedimento rappresenta un primo importante risultato, ottenuto a seguito delle sollecitazioni fatte pervenire all'Autorità dal Sistema Confindustria.
Il documento, che ci è stato anticipato questa mattina dagli Uffici del Garante, verrà prossimamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.