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Confindustria ha condiviso con Cgil, Cisl e Uil l’interpretazione circa l’efficacia intertemporale del punto 6 della Sezione Seconda, Parte Seconda, del Testo Unico sulla rappresentanza relativo al cd. “cambio casacca”.
Come noto, infatti, il Testo Unico dl 10 gennaio 2014, a differenza dell'Accordo del 1993, ha introdotto una specifica ed esplicita disciplina del fenomeno, prevedendo che "il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito" (cfr. News Confindustria 15 gennaio 2014).
Con lo scambio di lettere allegate, le parti hanno chiarito che la nuova disciplina del "cambio casacca" opera esclusivamente per le RSU che siano costituite o rinnovate successivamente al 10 gennaio 2014, data di sottoscrizione del Testo Unico.
Ne deriva che per le RSU già in carica alla data del 10 gennaio 2014, e fino al loro rinnovo, trova applicazione, sul punto, la disciplina osservata in precedenza.