Facciamo seguito alla news del 28 marzo 2013 per ricordare la prossima scadenza – 31 marzo - del termine per la comunicazione dello svolgimento di lavoro notturno nell’anno 2013, termine a suo tempo fissato dal Ministero del lavoro con circolare n. 15 del 20 giugno 2011.
L’omissione di questa comunicazione – ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del DM 20 settembre 2011 - è sanzionabile in via amministrativa (art. 5, comma 3, del D.lgs n. 67/2011).
Scade, nella medesima data, l’obbligo di comunicazione delle lavorazioni usuranti ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5 del D.lgs 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20 settembre 2011). Anche questo termine è stato fissato in via amministrativa con circolare del 28 novembre 2011.
Confermiamo che si tratta, in questo secondo caso, di una comunicazione obbligatoria ma non sanzionata: il medesimo DM 20 settembre 2011, infatti, evidenzia che la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 67/2011, si applica solamente in caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b).