Facendo seguito alla comunicazione dello scorso 1° agosto, Confindustria ha risposto alle tre consultazioni avviate dalla Commissione europea. Confindustria ha esaminato i tre documenti individuando, sulla base delle indicazioni raccolte dal Sistema, alcune proposte che ha trasmesso alla Commissione UE.
Le proposte, allegate a questa comunicazione nella versione integrale, riguardano in particolare:
Revisione del Regolamento de minimis
- innalzamento della soglia a 250.000 euro concessi sul periodo di tre anni, prevedendo un meccanismo di adeguamento all’inflazione;
- rimozione di alcuni criteri per la definizione di “impresa in difficoltà” ritenuti troppo rigidi e limitativi;
- revisione dalla disciplina dell’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tali attività per conto terzi e sul mantenimento del divieto di cumulo anche con altre misure in de minimis.
Inserimento di ulteriori categorie al progetto rivisto di Regolamento generale di esenzione per categoria sugli aiuti di Stato (GBER II)
Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali:
- riferimento più ampio alla categoria dei danni economici indiretti e riconoscimento che il contributo riconosciuto alle imprese sulla base dei danni subiti sia al netto di qualsiasi forma di imposizione;
Aiuti per l’innovazione dei processi o dell’innovazione:
- estensione degli aiuti all’innovazione anche alla grande impresa singola, prevedendo una maggiorazione di aiuto nei casi di collaborazione con una o più PMI;
- innalzamento della soglia di notifica da 5 a 10 milioni di euro per singola impresa in caso di aiuti agli investimenti innovativi in favore delle PMI.
Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere investimenti in capitale di rischio
- inclusione, nella definizione di mid cap, anche delle aziende con oltre 1.500 dipendenti;
- chiarimento sulle misure di aiuto sottoposte ad un processo di valutazione ex-post o ad una durata limitata;
- impossibilità di cumulo tra gli aiuti al capitale di rischio e misure in de minimis solamente per gli stessi costi ammissibili.