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L’articolo 82 del Decreto “del fare” (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del concordato preventivo “in bianco”, di cui all’articolo 161, commi 6 e seguenti della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942).
Le novità introdotte dal Decreto “del fare” nella disciplina del concordato “in bianco” sono apprezzabili, in quanto si collocano nel solco degli interventi auspicati da Confindustria per contrastare il frequente ricorso all’istituto concordatario con fini prettamente strumentali e dilatori.
Recependo una proposta di Confindustria, il Decreto ha introdotto l’obbligo per il debitore di depositare, unitamente alla domanda di concordato, l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dell’ammontare dei rispettivi crediti (art. 161, co. 6). In tal modo, oltre a rendere immediatamente evidente la massa passiva, si agevola l’audizione dei creditori da parte del Tribunale (art. 161, co. 8), anche nell’ottica di definire un quadro più completo e veritiero della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore).
In secondo luogo, è attribuita al Tribunale la facoltà di nominare il commissario giudiziale già nella fase prenotativa, compresa tra il deposito della domanda di concordato e l’ammissione alla procedura. Infatti, mentre prima il commissario veniva nominato con il decreto di apertura della procedura concordataria, ora può essere nominato anche nel decreto che fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta e il piano di concordato (art. 161, co. 6).
In questo caso, il commissario giudiziale è tenuto a vigilare, per tutta la durata della fase prenotativa, sul rispetto degli obblighi informativi gravanti in capo al debitore (vedi infra) e deve altresì segnalare al Tribunale possibili condotte fraudolente del debitore medesimo. Tali condotte, se accertate, possono condurre all’improcedibilità della domanda di concordato ed eventualmente anche alla dichiarazione di fallimento (art. 161, co. 6). Inoltre, il Tribunale deve acquisire il previo parere del commissario per autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione (art. 161, co. 7) .
Sebbene la nomina anticipata del commissario giudiziale sia discrezionale, la misura è positiva perché consente di controllare che l’operato del debitore sia effettivamente volto a predisporre un piano e una proposta concordatari attendibili.
Infine, in linea con quanto proposto da Confindustria, è previsto che il Tribunale disponga specifici obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione di proposta e piano, che il debitore deve assolvere, con cadenza almeno mensile, sino la termine della fase prenotativa. Inoltre, il debitore deve redigere una situazione finanziaria mensile da depositare in cancelleria e da pubblicare nel Registro delle Imprese (art. 161, co. 8).
La violazione di tali obblighi comporta l’inammissibilità della proposta di concordato e l’eventuale dichiarazione di fallimento. Laddove l’attività compiuta dal debitore risulti manifestamente inidonea alla predisposizione di proposta e piano, il tribunale abbrevia poi il termine della fase prenotativa (art. 161, co. 8).
Anche quest’ultimo è un correttivo condivisibile, perché, sebbene la riduzione del termine della fase prenotativa sia solo eventuale, essa punta a garantire che il debitore sfrutti proficuamente il tempo concessogli per l’elaborazione della proposta e del piano.
Ancora una volta, si tratta di misure positive che, nel rafforzare gli obblighi informativi già statuiti dalla previgente disciplina, intendono assicurare una maggiore trasparenza sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa debitrice e, pertanto, una conseguente maggiore tutela dei creditori nella fase prenotativa.
La prima fase di applicazione delle nuove disposizioni ha prodotto effetti positivi. Infatti, i dati raccolti nei principali Tribunali italiani dimostrano che, nella seconda parte del 2013, le domande di concordato “in bianco” sono diminuite di oltre il 40%. Tale flessione dipende principalmente dai maggiori controlli introdotti dal Decreto “del fare”.
Un’ulteriore novità in materia di concordato “in bianco” è stata apportata dalle Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione del Decreto “Destinazione Italia”, in vigore dal 22 febbraio scorso (si veda la nostra news del 26 marzo 2014) che ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 111 della Legge fallimentare.
In particolare, la norma precisa che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo in bianco sono prededucibili solo qualora sussistano le seguenti condizioni: i) la proposta, il piano e la restante documentazione richiesta siano presentati entro il termine fissato dal giudice; ii) la procedura di concordato sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda (art. 11, co. 3-quater).
La misura punta anch’essa a contrastare l'utilizzo improprio del concordato "in bianco". Infatti, è volta a evitare che il debitore benefici del cd. automatic stay (paralisi delle azioni individuali dei creditori) senza svolgere un’attività idonea a predisporre un piano di risanamento attendibile e continuando a maturare crediti - prevalentemente bancari - prededucibili. Tuttavia, non è da escludere che una misura di questo tipo possa disincentivare la concessione dei c.d. finanziamenti – ponte, che sostengono la continuità aziendale nella fase prenotativa.