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Con l’ordinanza 7 novembre 2013 (all.), il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile, per insussistenza dell’omogeneità dei diritti, l’azione promossa ai sensi dell’140-bis del Codice del Consumo dall’Associazione Altroconsumo nei confronti della Trenord Srl.
L’art. 140-bis del Codice del Consumo disciplina l’azione di classe per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Le relative disposizioni sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e successivamente modificate dalla Legge Sviluppo del 2009 (legge n. 99/2009) e dal Decreto Liberalizzazioni (DL n. 1/2012). Per l’illustrazione dell’istituto della class action, v. Circolare del 16 ottobre 2009, n. 19244, News 17 giugno 2010, 20 gennaio 2011, 24 maggio 2011, 2 settembre 2011, 4 ottobre 2011.
L'azione di classe avviata da Altroconsumo aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli utenti del servizio ferroviario gestito dalla società, a causa dei disservizi (ritardi, soppressione corse, modifica degli itinerari, mancanza di informazioni e di assistenza, sovraffollamento dei vagoni) verificatesi a seguito dell’istallazione di un nuovo sistema per l’organizzazione dei turni del personale.
La pronuncia si sofferma sulla qualità di consumatore, rilevante ai fini della legittimazione ad agire e sul requisito dell’omogeneità dei diritti, che costituisce una condizione di ammissibilità dell’azione di classe.
Con riferimento alla natura di consumatore, l’ordinanza la ritiene sussistente in capo al soggetto che utilizza un mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro. In questo caso, infatti, lo spostamento è meramente propedeutico allo svolgimento della professione, pertanto, deve considerarsi esterno al suo esercizio.
Quanto all’omogeneità dei diritti, si ricorda che il Decreto Liberalizzazioni ha sostituito il requisito dell’identità con quello dell’omogeneità, subordinando l’ammissibilità della class action all’uniformità delle pretese avanzate e, quindi, alla possibilità del giudice di valutarle in maniera unitaria.
Al riguardo, la pronuncia in esame esclude il carattere dell’omogeneità nei casi in cui, pur essendo analoga la causa dell’inadempimento contrattuale, le conseguenze e i relativi danni risultino differenti e non confrontabili. Per i giudici, infatti, sia gli effetti dell’illecito, che i pregiudizi subiti devono presentare caratteristiche comuni, in modo da consentire al giudice di trattare congiuntamente la fase di merito relativa a una pluralità di crediti.
Sul punto, l’ordinanza precisa che la class action presuppone l’aggregazione, fin dall’inizio del processo, di pretese individuali suscettibili di essere valutate unitariamente, senza che sia necessaria un’istruttoria relativa alle particolari posizioni degli attori. La tutela di classe, infatti, persegue obiettivi di economia processuale e uniformità decisoria, pertanto, deve ammettersi solo per far valere crediti di natura seriale ed isomoformi.
Infine, nel dichiarare inammissibile l’azione, i giudici hanno condannato l’Associazione Altroconsumo al pagamento delle spese processuali e alla pubblicazione dell’ordinanza sul propri sito web, a titolo di sanzione reputazionale (art. 140-bis, co. 8).