Con direttiva del 10 gennaio scorso, il Ministero dei Trasporti ha proceduto a fornire delucidazioni circa l’individuazione dell’Amministrazione competente ad applicare le sanzioni di cui all’art. 83 bis della L. 133/2008.
E’ da evidenziare che la sanzioni relativa alla differenza tariffaria si applica ai solo contratti verbali mentre quella riguardante il ritardato pagamento attiene sia ai contratti verbali che a quelli scritti.
Resta fermo, secondo quanto disposto nel comma 15 della norma suddetta, l’accertamento delle violazione di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis (ma non l’irrogazione) in capo alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese; la successiva applicazione delle sanzioni avviene seconda la procedura indicata alla L. 689/81.
L’art. 17 della L. 689/81 identifica tale soggetto, di norma, con l’Amministrazione nella cui competenza rientra la materia alla quale la violazione si riferisce e pertanto, la Direttiva specifica che tale funzione è da ritenersi propria dell’organizzazione periferica (UMC) del MIT.
La Direttiva esplicita anche la procedura con cui si provvede all’applicazione delle sanzioni, disponendo che l’organo competente che ha accertato la violazione, sempreché emerga la responsabilità del soggetto destinatario dell’accertamento, trasmette il processo verbale redatto nel corso della verifica, con la prova delle contestazioni e notificazioni, corredato da una breve relazione e da ogni altro documento istruttorio necessario all’irrogazione della sanzione, all’UMC nella cui circoscrizione territoriale è stata effettuata la violazione. A sua volta, l’UMC, dopo verifica della regolarità formale degli atti e il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, ingiunge il pagamento della sanzione con provvedimento amministrativo motivato. Il trasgressore può presentare le proprie difese entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento. Avverso il provvedimento amministrativo sono esperibili, entro i termini di legge, gli ordinari rimedi giurisdizionali (ricorso al GDP).
La Direttiva, inoltre, prevede delle specificazioni sui termini di pagamento, prendendo a riferimento anche l’articolato del decreto legislativo 231/02 smi. In particolare, il termine di pagamento è fissato a 30 giorni ma può essere derogato fino a 60 giorni. Tale termine può essere prolungato (oltre il 60° giorno), sempreché non ci siano condizioni inique per il vettore.
Dalla data di scadenza del pagamento decorrono presumibilmente gli interessi moratori legalmente stabiliti, a meno che le parti non hanno concordato un termine diverso. Oltre il 90° giorno, rimangono ferme le sanzioni di cui al comma 14 dell’art. 83 bis.
La Direttiva è disponibile sul sito del MIT al seguente indirizzo internet:
Restiamo a disposizioni per eventuali chiarimenti in merito.