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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 43 del 21 febbraio 2014), la Legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del Decreto Legge n. 145/2013, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" (di seguito la “Legge”).
Il provvedimento, in vigore dal 22 febbraio 2014, interviene in tema di Tribunale per le imprese (art. 10), risoluzione delle crisi aziendali e difesa dell’occupazione (art. 11), credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 3) e certificati camerali (art. 5).
In particolare, il testo originario del D.L. aveva esteso la competenza del Tribunale per le Imprese alle controversie in cui sia parte una società con sede principale all’estero e sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia, concentrandone la trattazione sulle sezioni specializzate di Bari, Cagliari, Catania, Milano, Genova, Napoli, Roma, Torino e Venezia. Nel confermare la misura, la Legge di conversione ha aggiunto due ulteriori sezioni: Trento e Bolzano
In tema di misure per la risoluzione delle crisi aziendali e difesa dell’occupazione, si interviene sul termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali aperto ai sensi della Legge Marzano (art. 4, co. 4-septies, del D.L. n. 347/2003 convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39). Tale termine è già di due anni e può essere prorogato una prima volta fino a un anno e, nei casi di particolare complessità, una seconda volta fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.
La nuova norma integra questo regime, introducendo un’alternativa all’attuale seconda proroga di 12 mesi. In particolare, è ora previsto che, nel caso di programma di cessione dei complessi aziendali non ancora realizzato alla scadenza della prima proroga, il MiSE può concedere un’ulteriore proroga fino a un massimo di 24 mesi, se il commissario straordinario attesta l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa.
Inoltre, la Legge introduce una norma di interpretazione autentica dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 270/1999 (cd. legge Prodi-bis), che disciplina la vendita di aziende nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. La nuova disposizione, infatti, prevede che il valore dell’azienda o del ramo d’azienda, preventivamente determinato da uno o più esperti di nomina commissariale, non rappresenta una condizione di legittimità della vendita.
Infine, in materia di concordato preventivo con continuità aziendale, la Legge aggiunge un nuovo comma all’articolo 186-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), per subordinare la possibilità per l’impresa in concordato di partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici all’autorizzazione del Tribunale, previo parere del commissario giudiziale eventualmente nominato.
Quanto invece alle novità introdotte dalla Legge con riferimento al concordato preventivo “in bianco”, si rinvia a una prossima circolare dell’Area Affari Legislativi.
Con riferimento, invece, al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 3 del D.L., la Legge di conversione ha precisato che l’agevolazione: i) si estende anche alla creazione di nuovi brevetti; ii) è in favore delle sole imprese con fatturato inferiore a 500 milioni; iii) è destinata anche ai consorzi e alle reti d’impresa.
Infine, il provvedimento, in linea con una proposta di Confindustria elaborata in collaborazione con Unioncamere, dispone che, su richiesta delle imprese, le Camere di Commercio rilascino i certificati camerali in lingua inglese; esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, tali certificati sono esenti dall'imposta di bollo. La misura semplifica l’acquisizione di atti e documenti necessari per la partecipazione delle imprese a gare di appalto all’estero e, in generale, a tutte le attività commerciali sui mercati internazionali, realizzando considerevoli risparmi economici nella traduzione.