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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (GU n. 159 del 9 luglio 2013) la Deliberazione 23 maggio 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con la quale sono state fornite indicazioni sulle corrette modalità di emissione dei certificati di esecuzione lavori (CEL).
Le novità della Deliberazione n.24/2013
Il provvedimento, che riguarderà tutti i CEL a prescindere dalla loro data di emissione, ha il fine di rendere più efficace l’attuazione dell’art. 40 co. 3 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici (CCP), sia per ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi informativi che gravano sulle imprese, sia per rendere più celere l’attività di attestazione delle imprese, oggi ostacolata dai ritardi negli adempimenti da parte delle stazioni appaltanti.
L’art. 40 citato, infatti, impone alle stazioni appaltanti di trasmettere all’AVCP per il tramite dell’Osservatorio dei contratti pubblici (di seguito “Osservatorio”) i CEL delle imprese, che saranno in tale modo a disposizione delle Società Organismi di Attestazione (SOA) chiamate ad attestare il possesso da parte delle imprese dei requisiti necessari ai fini della qualificazione.
Con la deliberazione in oggetto, l’AVCP chiarisce che per ottenere il rilascio dei CEL, l’impresa, ai sensi dell’art. 8 co.7 lett. a) del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici), dovrà presentare un’apposita istanza alla stazione appaltante, la quale è tenuta ad emettere il certificato entro 30 giorni dalla richiesta, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità, e a trasmettere copia all’impresa richiedente ovvero a comunicarne il numero di riferimento prodotto dalla procedura informatica.
Ai fini della qualificazione, l’impresa potrà, quindi, inoltrare alla SOA detta documentazione ovvero copia della richiesta di rilascio del CEL presentata alla Stazione Appaltante.
Si ricorda che il Regolamento (artt. 8 e 83, co. 7) dispone che, una volta rilasciati, i CEL debbano essere inseriti nel casellario informatico dei contratti pubblici, gestito dall’Autorità e, prima di tale momento, non possono essere utilizzati. Pertanto, l’Autorità ha stabilito che ove la SOA accerti che il CEL non è presente nel casellario informatico ne dovrà dare comunicazione alla stazione appaltante e all’AVCP, che potrà far scattare le sanzioni previste dall’art. 6 co. 11 CCP. Tale comunicazione deve essere corredata dalla documentazione comprovante la ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta di CEL presentata dall’impresa interessata.
Si segnala, inoltre, che ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, i CEL sono acquisiti mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ed in particolare attraverso il sistema AVCPass.
Dal 1° gennaio 2013, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a verificare esclusivamente tramite tale sistema il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari per l’aggiudicazione dei contratti pubblici (vd. Circolare 1° marzo 2013, n. 19600, News 14 giugno 2013 e News del 20 giugno 2013). I CEL sono resi disponibili direttamente dall’ACVP e ciascun operatore economico può chiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nel casellario informatico dei certificati che dovessero risultare mancanti (art. 6, delibera AVCP n. 111/2012).
Osservazioni
Con questa deliberazione l’AVCP ha abrogato la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.
Quest’ultima prevedeva che, laddove la SOA non potesse rinvenire nell’Osservatorio i CEL emessi antecedentemente al 1° luglio 2006 (data di entrata in vigore del CCP), potessero invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità dei CEL cartacei forniti dall’impresa (CEL rilasciati in formato cartaceo dalle stazioni appaltanti sulla base dell’allegato D del DPR 34/2000), utilizzando una comunicazione-tipo (allegata alla Determina) da inviarsi compilata entro 20 giorni dalla richiesta.
Con la nuova determina, pertanto, viene meno la possibilità di utilizzare ai fini della qualificazione SOA il CEL “cartaceo”, sebbene redatto sulla base dell’allegato D del DPR 34/2000, e tantomeno viene consentito alle SOA di sollecitare le stazioni appaltanti ad confermare i CEL a mezzo della comunicazione-tipo.
Fermo restando l’obiettivo di semplificazione amministrativa alla base della nuova determina dell’AVCP, emergono alcuni profili di criticità che si evidenziano brevemente di seguito.
In particolare, si rileva che l’art.26 DL 69/2013 (DL “Fare”) al CCP ha disposto che, ai fini della qualificazione SOA ed in particolare per la dimostrazione dei lavori svolti nella categoria prevalente, le imprese potranno far valere i 10 anni precedenti di attività.
Ciò vuol dire che il periodo di “riferimento”, a partire da 2013 e fino al 1° luglio 2016, ricoprirà anche un arco temporale durante il quale non era prevista l’emissione di CEL telematici da parte delle stazioni appaltanti (si ricorda che il CCP è entrato in vigore il 1° luglio 2006). Pertanto, le imprese, ove non avessero CEL telematici per quel periodo, non potendo far valere ai fini della qualificazione i CEL cartacei, dovranno ricorrere alla documentazione del contratto (se ancora disponibile e completa) per richiedere l’emissione di CEL telematici.
Inoltre, si richiama all’attenzione la questione relativa alla emissione dei CEL per le l’attestazione di categorie di cui all’allegato A del Regolamento sono risultate “variate”. Si ricorda, infatti, che per risolvere la questione dell’impossibilità di emettere CEL sulla base della nuova disciplina regolamentare per l’attestazione di lavori nelle categorie “variate”, il DL 73/2012 (L.119/2012) ha disposto una conversione automatica dei CEL e ha consentito, attraverso un meccanismo convenzionale, di utilizzare i CEL cartacei per l’attestazione nella categoria OG 11 (risultato dell’accorpamento delle categorie OS3, OS 30 e OS 28).
Con la nuova delibera, pertanto, si potrebbero porre alcune criticità in ordine all’emissione di CEL per le categorie variate.