menu start: Tue Apr 29 08:48:37 CEST 2025
menu end: Tue Apr 29 08:48:37 CEST 2025
Il 29 aprile scorso, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP) ha comunicato l’aggiornamento della soglia relativa all’obbligo di trasmissione dei dati dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, prevista dall’art. 7, co.8 D.Lgs.163/2013 (all.).
L’intervento dell’Autorità si rende necessario a seguito della modifica di suddetta disposizione ad opera dell’art. 8, co. 2-bis del DL 52/2012 (convertito, con modificazioni nella legge n.94/2012 - cd. “ DL spending review” - All.).
L’Autorità, che era già intervenuta sul tema dell’obbligatorietà della trasmissione dei dati all’Osservatorio con i Comunicati del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 15 luglio 2011 (all.), chiarisce ora che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la comunicazione dei dati è resa obbligatoria per tutti i contratti aventi valore superiore a 40 mila euro.
Nel Comunicato si specifica che:
1) per i settori ordinari, dovranno essere comunicati i dati relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto; per i settori speciali, dovranno essere comunicati i dati comprensivi di quelli relativi all’aggiudicazione (cfr. Comunicato 4 aprile 2008).
2) per i contratti parzialmente esclusi (artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 CCP), di importo superiore a 40 mila euro, i dati dovranno riferirsi fino alla fase di aggiudicazione compresa.
3) ferme restando le modalità di trasmissione dei dati di cui al Comunicato del 14 dicembre 2010:
- i dati relativi ad accordi quadro e a fattispecie simili, di importo superiore a 40 mila euro, dovranno essere comunicati relativamente alla fase di aggiudicazione ed eventuale stipula del contratto;
- i dati relativi ai contratti discendenti dagli accordi quadro e fattispecie consimili, di importo superiore a 40 mila euro, dovranno essere comunicati: per i settori ordinari e speciali, secondo le indicazioni di cui al punto 1); per i contratti parzialmente esclusi, secondo le indicazioni di cui al punto 2).
Per tutti i contratti di cui ai punti 1), 2) e 3), di importo inferiore o uguale a 40 mila euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG (cfr. Comunicato 2 maggio 2011 - all.).