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L’Agenzia delle Dogane, con nota del 27 marzo 2014, ha reso note le modalità per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione relativo al primo trimestre del 2014 (1° gennaio – 31 marzo).
Con riferimento al periodo di cui sopra l’entità del beneficio riconoscibile è pari a:
I soggetti che possono richiedere il rimborso sono:
Rimangono esclusi da tale beneficio coloro che effettuano trasporto merci, in c/proprio o in c/terzi, con mezzi di peso compreso tra le 3,5 e 7,49 tonn., poiché al momento la Commissione UE, su richiesta di specifica deroga del MEF, ancora non si è pronunciata.
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2014.
Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, entro l’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto, utilizzando ilcodice tributo 6740.
Invece, per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Le eventuali eccedenze di credito relative al quarto trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Le imprese dovranno presentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2016 agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.
Sul sito www.agenziadogane.it, è già disponibile il software per la compilazione delle istanza per l’ammissione alla fruizione dei benefici fiscali.