E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 129 del 4 giugno 2013) il DPR n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il Codice, che entrerà il vigore il prossimo 19 giugno, dà attuazione alla legge anti-corruzione (legge n. 190/2012) e definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare.
Tra le principali disposizioni del Codice si segnalano:
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il divieto per il dipendente di chiedere e accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro), anche sottoforma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all’esclusione della possibilità di riceverli. I regali e le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali (art. 4);
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l’obbligo per il dipendente di comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio (art. 5);
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la comunicazione dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado) (art. 6);
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l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici (art. 7);
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la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati che dovrà essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale. In particolare, il dipendente deve prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (art. 9);
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il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio (art. 11);
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per i dirigenti, l'obbligo di comunicare all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono (art. 13).
Infine, è previsto un apposito meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento. La violazione degli obblighi previsti dal Codice costituisce, infatti, un comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni (art. 16).