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Abbiamo recentemente formulato al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di chiarimento interpretativo in merito agli immobili esonerati dall’obbligo di fornire l'attestato di prestazione energetica nei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito o locazione di immobili.
Nello specifico, in base all’articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione degli edifici avviate dalla Commissione UE, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", (che ha modificato il D.Lgs. 12/2005) l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
In base all’articolo 3, comma 3 lettera d) della sopra citata normativa, sono escluse dall’applicazione del decreto le seguenti categorie di edifici: "omissis… d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati".
Al fine della corretta applicazione della norma in questione, considerato peraltro il rilievo della sanzione prevista, abbiamo chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un chiarimento interpretativo in merito alla nozione di "fabbricato isolato", ricordando peraltro che la stessa Direttiva 2010/11/UE, presupposto della normativa nazionale, all’articolo 3 paragrafo e), cita tra le categorie di fabbricati potenzialmente non destinatari della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica "i fabbricati indipendenti con una metratura utile inferiore ai 50 mq". La nozione di fabbricato "indipendente" non può che riferirsi ad un immobile "strutturalmente isolato" nel senso che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici (e non quella di fabbricati posti al di fuori dei centri abitati, quale ipotizzata da alcune interpretazioni)
Il Ministero nella risposta ha condiviso la lettura interpretativa di Confindustria, sostenendo che "Il legislatore del DL 63/2013, infatti, ha inteso effettuare una trasposizione della disciplina in materia di efficienza energetica degli edifici, aderente alla ratio e al testo legislativo comunitario. Eventuali dubbi interpretativi della disposizione nazionale, possono, quindi, essere sciolti attraverso la lettura del testo comunitario stesso. Nel caso di specie, come correttamente richiamato, l’art 4 paragrafo 2., lettera e) della direttiva 2010/31/UE, individua, tra le categorie di fabbricati che possono essere esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, anche i "fabbricati indipendenti con una metratura utile inferiore ai 50 mq". Ne consegue che l’esclusione prevista dall’articolo 3 comma 3, d) del d.lgs 192/2005 e ss.mm.ii., può essere interpretata alla luce del citato riferimento alla direttiva europea e pertanto, per "fabbricato isolato" può ragionevolmente intendersi un fabbricato "indipendente", isolato sotto un profilo strutturale, nel senso che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici, fermo restando, naturalmente, il requisito della metratura utile inferiore ai 50 mq".