ultimo aggiornamento: 24/02/2025
A seguito del riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e dell’avvio delle operazioni militari sul territorio ucraino, Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti e altri partner internazionali hanno varato una serie di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti della Russia.
Le misure, in continuo aggiornamento, riguardano l’export di beni e servizi strategici, l’assistenza tecnica e finanziaria, il congelamento di beni e il divieto di ingresso nell’UE di una serie di persone fisiche e giuridiche, il blocco dello spazio aereo e delle riserve internazionali della Banca centrale russa e, da ultimo, l’esclusione di alcune banche russe dal sistema dei pagamenti internazionali Swift.
Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti.
Le misure del 24 febbraio 2025
Il 16° pacchetto di sanzioni, approvato dalla UE il 24 febbraio scorso, prevede in sintesi:
- ampliamento listing soggettivo (ulteriori 48 individui e 35 entità), per un totale di circa 2400 soggetti designati;
- estensione della lista dei vettori navali (ulteriori 74 navi, portando a 153 il totale delle navi inserite in elenco) che fanno parte della flotta ombra russa, impiegate per aggirare il meccanismo del “price cap” petrolifero o in altre attività elusive delle sanzioni, e cui è fatto divieto di accesso ai porti europei e ad altri servizi marittimi;
- integrazione nuove entità (53) nell’elenco delle società e/o organismi associati al complesso militare-industriale russo (All. IV - Reg. UE 833/2014 e successive modifiche) e soggette a restrizioni più rigorose all’esportazione di beni a duplice uso e di tecnologie avanzate. Tra di esse sono annoverate entità di Paesi terzi quali Cina ed Hong Kong, India, Kazakistan, Singapore Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan;
- ulteriori divieti all’esportazione di beni industriali, tra i quali minerali, prodotti chimici, cromo ecc.; limitazioni graduali all’import di alluminio primario russo attraverso un meccanismo di quote;
- in campo finanziario, divieto di effettuare transazioni con istituti di credito o finanziari stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il “Sistema di messaggistica finanziaria – SPFS” sviluppato dalla Banca centrale russa ed estensione del divieto di fornire servizi di messaggistica finanziaria specializzati a 13 banche regionali considerate strategiche per i sistemi finanziari e bancari russi;
- ampliamento delle restrizioni mirate al settore dell’aviazione e al trasporto di merci su strada;
- limitazioni all’export di software correlati alla prospezione di petrolio e gas e divieto di stoccaggio temporaneo di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi all’interno dell’UE;
- inasprimento del regime di sanzioni nei confronti della Crimea e Sebastopoli e delle zone ucraine non controllate dal governo (Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia);
- ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia nell’ottica di un allineamento all’impianto restrittivo attuato nei confronti della Russia.
Le misure del 24 giugno 2024
Il 14° pacchetto di sanzioni, approvato dalla UE il 24 giugno scorso, prevede in sintesi:
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Introduzione restrizioni sul gas naturale liquefatto (GNL), tra le quali, divieto di fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’UE necessari per le operazioni di trasbordo di GNL, originario della Russia o esportato dalla Russia ecc.
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Rafforzamento disposizioni anti-elusione, tra le quali: con riferimento alle entità controllate extra-UE, gli operatori UE dovranno intraprendere ogni azione necessaria per far sì che le proprie filiali in paesi terzi non agiscano in contrasto con le misure restrittive; in secondo luogo, con riferimento al divieto di riesportazione dei beni vietati verso la Russia (cd. clausola “no Russia”), obbligo per gli operatori UE di dotarsi di meccanismi di due diligence atti a identificare e minimizzare i rischi di riesportazione degli stessi verso la Russia.
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In campo finanziario, divieto per le entità UE che operano al di fuori del territorio russo di connettersi al servizio di trasmissione di messaggistica finanziaria della Banca centrale russa (“System for trasfer of financial messages-SPFS”) o a sistemi equivalenti; previste restrizioni nei confronti di istituti creditizi e finanziari e operatori di criptovalute stabiliti al di fuori dell’UE coinvolti in transazioni a supporto dell’industria della difesa russa.
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Nel settore dei trasporti, applicazione misure mirate nei confronti di specifici vettori marittimi listati (All. XLII del Reg. 833/2014) per i quali viene fatto divieto di effettuare determinate operazioni (ad es. accesso ai porti e alle chiuse UE nonché una serie di servizi connessi al trasporto marittimo); per quanto riguarda il trasporto aereo, divieto di atterraggio, decollo e sorvolo nel territorio dell’UE applicato anche ad aeromobili utilizzati per voli non di linea; estensione, in chiave antielusiva, delle restrizioni sul trasporto su strada, includendo il divieto di operare nel territorio dell'UE, anche in transito, da parte di vettori posseduti per il 25% o oltre da persone fisiche o giuridiche russe.
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Estensione divieti all’import-export: inclusione dell’elio nella lista dei beni vietati all’import (All. XXI) e con riferimento ai divieti all’import di diamanti, rinviata l’entrata in vigore del divieto riguardante i diamanti montati su prodotti di gioielleria, sulla base delle decisioni che prenderà il G7 in materia. Con riferimento all’export, ampliamento delle liste di beni vietati degli All. XXIII (tra cui, taluni prodotti del settore della plastica, minerali di manganese e componenti elettrici) e All. VII (tra cui, alcune tipologie di macchine utensili e di veicoli “fuoristrada”). Inoltre, integrazione nuove entità nell’elenco delle società e/o organismi associati al complesso militare-industriale russo (All. IV - Reg. UE 833/2014 e successive modifiche).
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In materia di prestazione di servizi, proroga dal 20 giugno 2024 al 30 settembre 2024 della cd. “deroga infragruppo”.
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Introduzione misure a tutela degli operatori UE, che consentono di adire le corti competenti degli Stati membri UE per richiedere risarcimenti nel caso in cui siano colpiti da azioni o provvedimenti lesivi da parte russa o a fronte di cause avviate in Paesi terzi da soggetti russi o controllati da russi relativamente a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata condizionata dalle misure restrittive.
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Tra le altre misure previste, ai partiti e fondazioni politiche, alle organizzazioni non governative (compresi i think tank) o a media e canali di informazione UE è proibito di accettare donazioni o finanziamenti di qualsiasi tipo dal governo russo, da entità di proprietà pubblica russa o da entità stabilite al di fuori dell’UE possedute direttamente o indirettamente da soggetti russi; inoltre, divieto, per gli uffici competenti in materia di proprietà intellettuale nell’UE, di accettare richieste di registrazione di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale da parte di individui o entità russi.
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Ampliamento listing soggettivo (ulteriori 69 individui e 47 entità), per un totale di circa 2300 soggetti designati, a cui si applica congelamento dei beni e limitazioni di ingresso e transito nel territorio dell’UE ed, inoltre, è fatto divieto ai cittadini e alle imprese dell’UE di mettere fondi a loro disposizione.
Le misure del 23 febbraio 2024
Il 13° pacchetto di sanzioni, approvato dalla UE il 23 febbraio scorso, prevede in sintesi:
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Ampliamento delle restrizioni all’export tra le quali integrazione di 27 ulteriori voci all’elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale russo, sottoposte a restrizioni più severe all’export di beni e tecnologie a duplice uso e in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico nei settori della difesa e della sicurezza russi (oltra ad entità russe, sono incluse società di Paesi terzi, quali Kazakistan, India, Serbia, Tailandia, Sri Lanka, Turchia ecc.); ulteriori beni soggetti a restrizioni, tra cui componenti impiegati nello sviluppo e nella produzione di droni, quali trasformatori elettrici, convertitori statici e condensatori.
- Integrazione del Regno Unito (in aggiunta a Svizzera e Norvegia, già inclusi) nell'elenco dei paesi partner che applicano misure restrittive alle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell'UE.
- Ampliamento listing soggettivo (ulteriori 106 individui e 88 entità), per un totale di oltre 2000 soggetti designati, a cui si applica congelamento dei beni e limitazioni di ingresso e transito nel territorio dell’UE ed, inoltre, è fatto divieto ai cittadini e alle imprese dell’UE di mettere fondi a loro disposizione.
Le misure del 18 Dicembre 2023
Il 12° pacchetto di sanzioni, approvato il 18 dicembre 2023, prevede in sintesi:
- Divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia.
- Divieto di riesportazione in Russia di beni e tecnologie sensibili (high risk items) ovvero prodotti proibiti utilizzati nei sistemi militari russi o fondamentali per lo sviluppo, la produzione o l’uso di tali sistemi militari russi, nonché beni e armi per l’aviazione.
- Ampliamento delle restrizioni all’import e all’export tra le quali integrazione di 29 ulteriori voci all’elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale russo, sottoposte a restrizioni più severe all’export di beni e tecnologie a duplice uso e in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico nei settori della difesa e della sicurezza russi; ulteriori beni soggetti a restrizioni (tra cui: prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori CC e servomotori per veicoli aerei senza equipaggio (UAV), macchine utensili e parti di macchinari); ulteriori limitazioni all’import che riguardano ghisa grezza e prodotti dell’alluminio.
- Rafforzamento delle misure antielusione e di enforcement. Tra queste: divieto di transito per gli articoli bellici; ulteriori restrizioni in tema di servizi finanziari (cripto-attività) e di fornitura di servizi informatici; obblighi di notifica per il trasferimento di fondi al di fuori dell'UE.
- Rafforzamento del meccanismo di condivisione delle informazioni riguardanti la misura sul price cap del petrolio.
- Inclusione della Svizzera nell'elenco dei paesi partner che applicano misure restrittive alle importazioni di ferro e acciaio dalla Russia e misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dell'UE.
- Ampliamento listing soggettivo (ulteriori 61 soggetti e 86 entità).
Le misure del 23 Giugno 2023
L’undicesimo pacchetto di sanzioni UE rafforza ed amplia l’impianto delle restrizioni dal punto di vista merceologico e soggettivo e introduce norme più stringenti e nuovi meccanismi finalizzati ad arginare il rischio di elusione. In estrema sintesi, esso prevede:
- nuove azioni e misure antielusione verso i paesi terzi la cui giurisdizione è considerata ad alto rischio, che consentiranno, in ultima istanza, alla UE di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di determinati beni e tecnologie oggetto di misure restrittive verso i paesi terzi coinvolti, laddove le iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale o le altre misure individuali si siano rivelate inefficaci. Tali azioni rafforzate dovranno essere mirate, proporzionate e volte esclusivamente a privare la Russia delle risorse che le consentono di proseguire la sua aggressione contro l’Ucraina.
- ampliamento elenchi di merceologie di cui è vietato l’export. Sono, inoltre, aggiunte 87 nuove voci all’elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale russo, sottoposte a restrizioni più severe all’export di beni a duplice uso e tecnologie avanzate (oltre ad entità russe e iraniane già presenti nell’elenco, figurano entità cinesi, uzbeke, emiratine, siriane, armene ecc.).
- inasprimento delle restrizioni all’import di prodotti siderurgici, per cui gli importatori devono provare che i prodotti soggetti a misure restrittive trasformati in paesi terzi non abbiano usato fattori di produzione provenienti dalla Russia.
- divieto di vendere, dare in licenza, trasferire diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali relativi a beni sottoposti a misure restrittive, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.
- estensione del divieto di trasporto di merci su strada nell’UE per gli autocarri con rimorchi o semirimorchi russi, salvo deroghe ed eccezioni.
- divieto di accesso ai porti dell’UE alle navi: i) implicate nel trasbordo da nave a nave in sospetta violazione del divieto di importazione del petrolio russo o del tetto sui prezzi; ii) che omettano di comunicare all’autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave all’interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato; iii) che manomettano o disabilitino illecitamente i sistemi di tracciamento in navigazione quando trasportano petrolio russo sottoposto al divieto di importazione o al tetto dei prezzi.
- nel settore energetico, revoca della deroga temporanea concessa a Germania e Polonia per l’import di greggio via oleodotto; inserimento di deroghe, specifiche e mirate, ai divieti di esportazione esistenti, al fine di permettere le attività di manutenzione dell’oleodotto del Consorzio per l’oleodotto del Caspio (Caspian Pipeline Consortium-CPC) che trasporta il petrolio kazako all’UE passando per il territorio russo; proroga dell’esenzione al tetto sul prezzo del progetto Sakhalin per il Giappone (estesa fino al 31 marzo 2024).
- introduzione di una deroga temporanea per consentire la prestazione di servizi vietati ma giuridicamente necessari per il disinvestimento degli operatori russi dall’UE.
- sospensione delle licenze di trasmissione a ulteriori 5 organi di informazione (RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook, Katehon).
- designazione di ulteriori 71 soggetti e 33 entità, nei confronti dei quali sono disposti asset freeze e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.
Le misure del 25 Febbraio 2023
Il decimo pacchetto di sanzioni UE, adottato ad un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, prevede:
Le misure del 16 Dicembre
- Il 16 dicembre scorso il Consiglio Ue ha adottato il nono pacchetto di sanzioni in relazione all’aggressione russa all’Ucraina, che mira a rafforzare le misure precedentemente assunte.
- In particolare, vengono aggiunte nuove restrizioni all’export di beni e tecnologie a duplice uso, o suscettibili di potenziare i settori della difesa e della sicurezza della Russia ed è esteso l'elenco degli utilizzatori finali militari e delle entità oggetto di divieto di transazioni.
- Sono, inoltre, chiarite le modalità per consentire le transazioni necessarie a finalizzare la liquidazione, il disinvestimento o il ritiro delle attività dalla Russia. Vengono congelati i beni di ulteriori due banche russe e viene aggiunto un altro istituto di credito a quelli già soggetti al divieto totale di transazione.
- È avviata la sospensione delle licenze di trasmissione di altri quattro media russi e sono estesi i divieti di fornitura di servizi ad ulteriori fattispecie.
- La UE ha altresì ampliato il divieto di nuovi investimenti nel settore energetico russo e varato un divieto nel settore minerario, ad eccezione di attività che interessano determinate materie prime essenziali.
- Viene vietato ai cittadini comunitari di ricoprire qualsiasi carica negli organi di persone giuridiche, entità o organismi di proprietà o controllati dallo Stato con sede in Russia. .
- Nel listing soggettivo, infine, sono aggiunti circa 200 individui ed entità.
Le misure del 6 Ottobre
- Il nuovo pacchetto di misure della UE (ottavo) fa seguito all’intensificarsi dell’aggressione militare e alle ulteriori azioni illegali nei confronti dell’Ucraina, tra cui la minaccia dell’uso di armi di distruzione di massa, l’avvio di una mobilitazione parziale e l’organizzazione di referendum per l’annessione di parti dei territori occupati in territorio ucraino.
- È introdotto il divieto di trasporto marittimo di greggio e di prodotti petroliferi russi da parte di vettori Ue verso Paesi terzi, collegato all’introduzione nella legislazione europea della base giuridica per la fissazione di un tetto al prezzo di acquisto (price cap) che dovrà essere stabilito dal Consiglio dell’UE.
- È ampliata la portata del divieto all’import dei prodotti della siderurgia ai prodotti trasformati in Paesi terzi se incorporanti materiali originari della Russia.
- Viene esteso l’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni all’import e all’export verso la Russia e di fornitura di determinati servizi, con conseguente ampliamento dei beni vietati elencati negli allegati al reg. 833. Sono introdotte nuove finestre temporali di esenzione dai nuovi divieti.
- Le nuove restrizioni impongono il divieto, dal 22 ottobre 2022, ai cittadini Ue di ricoprire incarichi apicali in entità controllate dallo Stato russo.
- Il divieto di fornitura di portafogli di criptovalute, account o servizi di custodia a persone e residenti russi, diviene totale, indipendentemente dal loro valore.
- L’ambito geografico delle restrizioni applicate agli oblast di Donetsk e Luhansk, viene esteso anche a quelli di Zaporizhzhia e Kherson.
- È ampliato l’elenco dei soggetti listati, con l’introduzione di un ulteriore criterio per la designazione di coloro che favoriscono l’elusione o l’aggiramento delle sanzioni.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa nota di aggiornamento
Le misure del 21 luglio
- Il nuovo pacchetto di misure è definito di “manutenzione e allineamento” (“MAINTENANCE AND ALIGNMENT PACKAGE”) per rafforzare l’attuazione di quelle già in vigore, prevenirne l’elusione ed estenderne la portata.
- È introdotto il divieto di importazione, acquisto e trasferimento di oro e articoli di gioielleria contenenti oro di origine russa o esportati nella Ue. È, inoltre, vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria relativa alle operazioni e ai prodotti in questione.
- Vengono integrati e/o sostituiti alcuni elenchi di beni e tecnologie sottoposte a divieto di trasferimento o esportazione in Russia o per uso in Russia (di particolare rilievo la modifica dell’elenco dei beni e tecnologie quasi-duali - All. VII - con l’inserimento di ulteriori voci)
- È ampliata la portata del divieto relativo all’accesso ai porti delle navi registrate sotto bandiera russa, estendendolo alle chiuse, per evitare che la misura venga elusa (la misura ha effetto dal 29 luglio).
- Viene esteso il divieto di accettare depositi a quelli provenienti da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi e di proprietà maggioritaria (oltre il 50%) di cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia il cui valore totale per ente creditizio supera i 100.000 euro.
- Per evitare di aggravare l’insicurezza alimentare ed energetica globale, si estendono le esenzioni al divieto di transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti, prodotti chimici e minerali (gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro) nonché petrolio e prodotti petroliferi, da o attraverso la Russia.
- È, infine, esteso l’elenco degli individui e delle entità russi colpiti da sanzioni, tra queste Sberbank, già esclusa dallo SWIFT ed ora soggetta anche a congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche (il listing totale è di oltre 1200 individui e oltre 100 entità).
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa nota di aggiornamento
Le misure del 3 giugno
- L’introduzione di limitazioni all’import del greggio e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia attuate con gradualità (in 6-8 mesi) e con temporanee eccezioni per alcuni Paesi maggiormente esposti;
- l’estensione del blocco del sistema di pagamenti SWIFT a tre ulteriori istituti di credito russi (Sberbank; Banca di credito di Mosca; Banca agricola russa) e alla Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione;
- la sospensione della radiodiffusione nell’UE per ulteriori tre emittenti russe di proprietà statale;
- l’estensione dell’elenco delle persone e delle entità russe e bielorusse cui è vietato fornire beni e tecnologie a duplice uso e l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie soggetti a divieto di esportazione poiché potenzialmente utilizzabili nel settore della difesa e della sicurezza;
- il divieto di fornire a soggetti russi o residenti in Russia servizi di consulenza, pubbliche relazioni e contabilità;
- l’ampliamento degli elenchi di persone o entità designate.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa nota di aggiornamento
Le misure dell'8 aprile
- Il regime sanzionatorio è ulteriormente inasprito con restrizioni all’import dalla Russia di carbone e altri combustibili fossili solidi (wind-down fino a 10 agosto 2022), nuovi divieti di importazione per prodotti quali legno, cemento, fertilizzanti, prodotti ittici e liquori ecc. nonchè divieti di esportazione mirati su settori ad alta tecnologia (tra cui semiconduttori, macchinari e attrezzature di trasporto). Sono, inoltre, vietate le attività degli autotrasportatori russi e bielorussi e l’accesso ai porti di navi battenti bandiera russa, nonché divieto generale ad operatori russi di partecipazione agli appalti pubblici europei. Sul piano finanziario, i divieti di esportazione e/o cessione di valuta e attività denominate in euro sono estesi alle valute di tutti gli Stati membri.
- Viene ampliato l’elenco delle entità oggetto di congelamento dei beni con 217 nuove persone fisiche e 18 entità giuridiche, fra cui altre quattro banche con una quota di mercato pari al 23% già escluse dal sistema SWIFT ed ora assoggettate ad asset freeze e in tal modo completamente escluse dai mercati dell'UE (Otkritie FC Bank, VTB, Novikombank e Sovcombank).
- Misure speculari sono state adottate, per evitare triangolazioni, anche nei confronti della Bielorussia. In particolare, quelle inerenti ai trasporti su strada (con le medesime eccezioni del servizio postale) e regimi autorizzativi per il trasporto di gas naturale, petrolio, prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti. Anche per la Bielorussia viene fatto divieto di vendita e cessione di valuta o valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, incluse le quote di organismi di investimento, a qualsiasi entità residente o stabilita in Bielorussia, fra cui il governo e la banca centrale, o che possano essere utilizzate in Bielorussia, ad eccezione di uso personale e scopi diplomatici o umanitari.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa nota di aggiornamento e alla normativa di riferimento:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 110, 8 aprile 2022
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 111, 8 aprile 2022
Le misure del 15 marzo
- Sono previste nuove restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per l'industria della difesa, per la sicurezza e per l'industria energetica; export ban per i beni di lusso di valore unitario superiore a 300 euro (salve ulteriori specificazioni indicate); divieto di importazione di prodotti siderurgici.
- Vengono vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali russe e la fornitura di servizi di rating finanziario a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.
- È stato, inoltre, ulteriormente ampliato l’elenco delle persone ed entità sanzionate (designati altri 15 soggetti tra i quali oligarchi, dirigenti d’azienda e giornalisti che hanno contribuito alla propaganda del governo russo e 9 nuove entità).
- Infine, è stata adottata una dichiarazione politica sulla sospensione delle concessioni commerciali multilaterali alla Russia, sottoscritta dai Paesi G7 e da alcuni membri del WTO.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa nota di aggiornamento e alla normativa di riferimento
Le misure del 9 marzo
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Le nuove misure, adottate in reazione alla prosecuzione dell’attacco all’Ucraina, integrano il regime sanzionatorio verso la Bielorussia (Decisione 2022/399 e Regolamento 2022/398) con l’esclusione di tre banche bielorusse (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus) dal sistema Swift; l’allineamento delle restrizioni finanziarie a quelle previste per la Russia inclusi “crypto-assets” (tra cui, blocco delle transazioni relative alle riserve e agli asset della Banca Centrale Bielorussa, divieto di quotare in borsa o di fornire servizi di borsa in UE per le società bielorusse con partecipazione statale superiore al 50%, divieto di fornire sostegno finanziario al commercio; divieto per le banche UE di accettare depositi superiori a 100.000 € da soggetti bielorussi, divieto di vendere titoli denominati in euro; divieto di esportare in Bielorussia banconote denominate in euro).
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Sono, inoltre, previste ulteriori restrizioni economiche nei confronti della Russia (Decisione 2022/395 e Regolamento 2022/394), in particolare nel settore marittimo con blocco all’export di beni e tecnologie per la navigazione marittima (tra cui equipaggiamenti radio), inclusa la relativa assistenza tecnica e finanziaria (esenzioni per esigenze umanitarie, emergenze ecc.), divieto di fornire servizi finanziari alla società Russian Maritime Register of Shipping. Inoltre, le criptomonete sono inserite tra le “transferable securities” di cui sono proibite le transazioni.
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Infine, sono previste nuove designazioni (Decisione 2022/397 e Regolamento 2022/396) di ulteriori 160 individui (imprenditori e membri del Consiglio della Federazione russa che hanno votato in favore del riconoscimento delle repubbliche separatiste). Il totale dei soggetti listati è di 875 individui e 53 entità.
Le misure del 2 marzo:
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Un ulteriore provvedimento, in vigore dal 2 marzo, dispone l’esclusione di sette delle principali banche russe dal sistema di messaggistica internazionale utilizzato dalle banche per dare esecuzione agli ordini di pagamento transnazionali, SWIFT. Nel dettaglio, la misura colpisce: VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vneseheconombank (VEB).
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Sono state, inoltre, adottate le annunciate sanzioni contro la Bielorussia che riguardano la designazione di 22 esponenti politici e militari bielorussi in considerazione del loro coinvolgimento nei processi decisionali e di pianificazione strategica dell’attacco militare russo contro l’Ucraina. Sono, inoltre, previste: restrizioni all’esportazione, vendita e fornitura, diretta e indiretta, di beni e tecnologie a duplice uso e ad alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico e della difesa della Bielorussia; restrizioni al commercio di beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e prodotti a base di idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio (“potassa”), prodotti in legno, cementizi, siderurgici e prodotti della gomma.
Le misure del 28 febbraio:
Il terzo pacchetto di misure adottato il 28 febbraio modifica ulteriormente il preesistente disposto imponendo nuove misure che vietano:
- ai vettori russi e a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, o posseduto, noleggiato o controllato da persone fisiche e giuridiche russe di atterrare nel, decollare dal o sorvolare il territorio dell’Unione, rendendo di fatto impossibile la movimentazione fisica fra la Russia e la Ue.
- qualsiasi operazione con la Banca Centrale Russa. Il divieto riguarda qualsiasi operazione relativa alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per suo conto o sotto la sua direzione.
Le misure del 25 febbraio:
La seconda tranche di misure, formalizzata il 25 febbraio, si aggiunge ed integra le precedenti, e rafforza le sanzioni volte ad incidere sull'accesso della Russia ai mercati dei capitali colpendo il suo sistema finanziario e, per suo tramite, le capacità industriali e l'economia nazionale.
- In particolare, le misure Ue e USA impongono severi controlli sulle esportazioni impedendo l'accesso della Russia a tecnologie avanzate per limitare le sue capacità militari e industriali.
- Inoltre, le misure sono dirette a membri dell'élite russa e alle loro famiglie, tra cui il Presidente Vladimir Putin e il Ministro degli Affari Esteri Lavrov, ed altre entità strategiche per l’industria e la finanza russa, ora assoggettate al congelamento dei beni e al divieto di ingresso in Ue e negli USA.
- Infine, le misure USA e Ue si estendono ad entità della Bielorussia per sanzionare il loro ruolo nel conflitto.
- Per quanto riguarda il settore energetico, l'UE vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio e introduce restrizioni alla fornitura dei servizi correlati, mirando a depotenziare il settore petrolifero russo.
- Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l'Ue introduce il divieto di esportazione per beni e tecnologie dell'industria aeronautica e spaziale, nonché di fornire servizi assicurativi, riassicurativi e di manutenzione relativi ad essi e la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nell’intento di comprimere la disponibilità di aeromobili, pezzi di ricambio e attrezzature ed infliggere un duro colpo all'economia e alla connettività del paese. Va ricordato, infatti, che circa tre quarti dell'attuale flotta aerea commerciale russa è costruita nell'Ue, negli Stati Uniti e in Canada.
Le misure del 23 febbraio:
- Misure individuali. Alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014 nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea, aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri, alti esponenti dei comandi militari, giornalisti, banchieri e 4 entità giuridiche, di cui due banche, un ente finanziario e un’agenzia di informazione e 336 membri del Parlamento della Federazione Russa (Duma). Le misure comportano: congelamento dei beni, divieto di mettere fondi a disposizione dei soggetti designati e divieto di viaggio che impedisce l’ingresso o il transito nel territorio dell’UE.
- Restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità della Russia di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei. Un ulteriore provvedimento amplia la portata di quello adottato nel 2014, includendo la Russia, il suo governo, la sua banca centrale e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo collegato fra le entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all'emissione o al trattamento di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022. Esso dispone, inoltre, il divieto di erogare, direttamente o indirettamente, nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “designata” in precedenza e dopo il 23 febbraio 2022.
- Misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Con un altro provvedimento si vietano l’importazione nella Ue di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione, l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività. Viene inoltre vietata l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nelle due repubbliche nei settori dei trasporti; delle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, per servizi connessi alle attività turistiche nei territori specificati, si prevede l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Vengono previsti regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri.