Accordo Governo - Confindustria - ABI - Associazioni imprenditoriali
28 febbraio 2012
Il 28 febbraio 2012 Governo, Confindustria, ABI e altre Associazioni imprenditoriali hanno firmato l'Accordo su "Le nuove misure per il credito alle PMI".
L'Accordo ha validità fino al 31 marzo 2013 e individua interventi finanziari a favore delle PMI "in bonis".
L’Accordo (v. allegato) prevede le seguenti operazioni:
Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi) e della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare):
- ammessi tutti i finanziamenti (e operazioni di leasing finanziario) in essere alla data della firma dell’Accordo (esclusi quelli già sospesi ai sensi dell'Avviso Comune);
- ammesse le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- tasso di interesse invariato rispetto a quello originario;
- richiesta di sospensione ammessa salvo esplicito rifiuto della banca per imprese "in bonis" e senza ritardi di pagamento.
Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine (anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi):
- allungamento dei mutui in essere alla data della firma dell’Accordo, anche di quelli già sospesi con la precedente moratoria o che verranno sospesi ai sensi del nuovo Accordo (esclusi quelli che hanno fruito dell’allungamento ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 2011);
- in caso di mutuo ancora sospeso al 31 dicembre 2012 si potrà presentare domanda di allungamento fino al 30 giugno 2013;
- allungamento fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento, comunque non superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari;
- tasso di interesse invariato rispetto a quello originario se: la durata residua, comprensiva del periodo di allungamento, non è superiore a 3 anni o in presenza di garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (in questo caso, è ammessa anche una durata superiore a 3 anni).
Allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti verso clienti fino a un massimo di 270 giorni:
- ammessi insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca;
- tasso di interesse invariato rispetto a quello originario;
- richiesta di allungamento ammessa salvo esplicito rifiuto della banca per imprese "in bonis" e senza ritardi di pagamento.
Finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa:
- Impegno delle banche a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali un finanziamento proporzionale ad aumenti di mezzi propri - o aumenti comunque rilevanti ai fini dell’agevolazione fiscale ACE - realizzati dall’impresa.
Ulteriori misure
L’Accordo inoltre impegna i firmatari a individuare, entro 2 mesi dalla firma dell’Accordo, ulteriori misure per:
- favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia.
